Attenuanti Generiche: Quando un Ricorso in Cassazione è Destinato al Fallimento
La concessione delle attenuanti generiche è uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione su come e perché un ricorso volto a contestare il loro diniego possa essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per capire i limiti e i requisiti di un’efficace impugnazione.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, a seguito di una condanna per un reato che includeva l’esercizio di violenza nei confronti di un addetto al controllo di un supermercato. La difesa sosteneva che la motivazione della Corte d’Appello fosse “illogica”.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non solo ha reso definitiva la condanna stabilita in appello, ma ha anche comportato due conseguenze economiche per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte: Un’Analisi Approfondita
La decisione della Cassazione si fonda su argomentazioni giuridiche precise, che meritano di essere esaminate nel dettaglio per comprendere appieno la logica del sistema delle impugnazioni penali.
Il Vizio della Mera Reiterazione e Genericità
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella natura stessa del ricorso. La Corte ha stabilito che l’impugnazione era “meramente reiterativa”, ovvero si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza introdurre critiche specifiche e pertinenti alla motivazione della sentenza d’appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione, ma deve individuare vizi specifici del provvedimento impugnato.
La Distinzione Cruciale: Motivazione “Illogica” vs. “Manifestamente Illogica”
Un punto chiave della decisione riguarda il requisito di legge per contestare la motivazione di una sentenza. L’articolo 606, lettera e), del codice di procedura penale non sanziona una motivazione semplicemente “illogica”, ma solo quella “manifestamente illogica”. Questa non è una differenza da poco: la manifesta illogicità implica un vizio del ragionamento del giudice talmente palese e macroscopico da risultare immediatamente evidente, senza necessità di complesse interpretazioni. Il ricorso, limitandosi a definire la motivazione “illogica”, non ha raggiunto la soglia richiesta dalla norma.
La Discrezionalità del Giudice di Merito
Infine, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione e a confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti. È sufficiente che la sua valutazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato la gravità della condotta, in particolare la violenza esercitata, ritenendo tale elemento sufficiente a giustificare la decisione sulle attenuanti e la congruità della pena nel suo complesso.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di un giudice. È necessario articolare le proprie censure in modo specifico, tecnico e conforme ai ristretti limiti del giudizio di legittimità. Un ricorso generico, ripetitivo o che non centra il preciso vizio di legge è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso sulle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era meramente reiterativo degli stessi argomenti già presentati, generico nella sua formulazione e non contestava una “manifesta illogicità” della motivazione, come richiesto dalla legge, ma solo una presunta “illogicità”.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice di merito non deve analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli elementi che ritiene decisivi o comunque rilevanti per il caso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32124 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32124 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 04/04/1989
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di vizio della motivazione perché illogica in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione non è consentito in quanto meramente reiterativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01), oltre che generico nella sua articolazione avendo dedotto la ricorrenza di una motivazione “illogica” e non “manifestamente illogica” ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod proc. pen.;
atteso che, sul punto, la Corte di appello ha reso una motivazione esente da manifesta illogicità o irragionevolezza (pag. 4 della motivazione dove è stata valorizzata la concessione della c.d. attenuante costituzionale e il trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo oggettivamente adeguato alla condotta oggetto di imputazione, anche considerato l’esercizio di violenza nei confronti del soggetto addetto al controllo del supermercato);
rilevato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.