Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il “No” al Ricorso Generico
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei temi più dibattuti nel diritto penale, poiché affida al giudice un’ampia discrezionalità nel commisurare la pena alla specifica vicenda umana e criminale. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione su come deve essere strutturato un ricorso per non vederselo dichiarato inammissibile. Il caso analizzato riguarda una truffa ai danni di una persona anziana, un reato odioso che ha spinto i giudici a una valutazione particolarmente rigorosa.
I Fatti del Caso e il Percorso Giudiziario
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per il reato di truffa, commesso con l’uso del telefono ai danni di una persona in età avanzata. La difesa aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Secondo la tesi difensiva, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente considerato elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena. Tuttavia, il ricorso non è riuscito a superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali: la genericità del ricorso e la corretta motivazione della sentenza impugnata.
Le motivazioni e la natura delle attenuanti generiche
La Corte ha innanzitutto qualificato il ricorso come “meramente reiterativo” e “generico”. Questo significa che la difesa si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni esposte dai giudici di secondo grado. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione, ma deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
La Suprema Corte ha poi confermato la validità del ragionamento della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato le attenuanti generiche valorizzando elementi di particolare gravità della condotta, quali:
* Le caratteristiche dell’azione: una truffa perpetrata tramite telefono, un mezzo che sfrutta la sorpresa e la difficoltà della vittima di verificare la situazione.
* La vulnerabilità della vittima: il reato era stato commesso in danno di una persona anziana, approfittando della sua possibile fragilità.
* La natura organizzata e sistematica: non si trattava di un episodio isolato, ma della realizzazione di un’attività organizzata per commettere ripetutamente reati dello stesso tipo.
Il Principio di Diritto sulla Motivazione
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella giurisprudenza: per negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in esame e a confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi e rilevanti per la decisione. Nel caso di specie, la gravità oggettiva e soggettiva della condotta è stata considerata un fattore talmente preponderante da superare qualsiasi altro potenziale elemento a favore dell’imputato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, sottolinea l’importanza di redigere ricorsi per Cassazione specifici e puntuali, che non si limitino a ripetere doglianze già esaminate, ma che attacchino in modo mirato la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata. Un ricorso generico è destinato all’inammissibilità.
In secondo luogo, ribadisce che la concessione delle attenuanti generiche è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito. Se la decisione di negarle è supportata da una motivazione logica e adeguata, basata su elementi concreti di gravità del fatto (come la modalità dell’azione, la scelta della vittima e la professionalità nel delinquere), essa è difficilmente censurabile in sede di legittimità. La valutazione complessiva della gravità del reato può legittimamente assorbire e superare ogni altro argomento a favore del reo.
Perché il ricorso per ottenere le attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché era meramente ripetitivo delle argomentazioni già presentate in appello e generico, in quanto non si confrontava specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato la Corte per giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, i quali hanno negato le attenuanti basandosi sulla particolare gravità della condotta: si trattava di una truffa ai danni di una persona anziana, commessa via telefono e nell’ambito di un’attività criminale organizzata e ripetuta.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato quando nega le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, i quali possono superare e rendere irrilevanti tutti gli altri.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32102 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32102 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 09/11/1993
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con riferimento al delitto di cui all’art. 640 cod. pen. non è consentito, in quanto meramente reiterativo, oltre che generico in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello.
atteso che è stata correttamente valorizzata, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, le caratteristiche della azione posta in essere (truffa in danno di persona di età avanzata posta in essere con il mezzo del telefono) oltre che la sostanziale realizzazione di una attività organizzata al fine di porre in essere ripetutamentecondotte del genere di quella imputata, con ciò evidenziandosi la particolare gravità della condotta (vedi pag. 7 della sentenza impugnata);
che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02-);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.