Attenuanti Generiche: Quando il Passato Chiude la Porta alla Clemenza
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi a disposizione del giudice per personalizzare la pena, adattandola alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri che possono portare al diniego di questo beneficio, specialmente quando il profilo dell’imputato presenta elementi negativi consolidati.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio. L’imputato si era rivolto alla Corte di Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano infatti negato il beneficio, basando la loro decisione su una valutazione complessiva della persona e della sua condotta.
La Valutazione delle attenuanti generiche in Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso, concentrandosi sulla presunta erroneità della decisione dei giudici di merito. Tuttavia, ha concluso che il motivo di ricorso era palesemente privo di fondamento. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e coerente, in linea con la sentenza di primo grado.
Le Motivazioni
Il nucleo della decisione della Cassazione risiede nella conferma della valutazione operata dai giudici di merito. Il diniego delle attenuanti generiche non è stato arbitrario, ma fondato su tre pilastri concreti:
1. La presenza di precedenti penali: Il passato giudiziario dell’imputato è stato considerato un elemento negativo rilevante, indicativo di una certa inclinazione a delinquere.
2. La condotta successiva al reato: Il comportamento tenuto dall’imputato dopo la commissione del fatto non ha mostrato segni di ravvedimento o di presa di coscienza, anzi è stato valutato negativamente.
3. L’assenza di aspetti positivamente valutabili: I giudici non hanno riscontrato alcun elemento a favore dell’imputato che potesse bilanciare gli aspetti negativi e giustificare una riduzione della pena.
La Corte ha ritenuto che questa analisi fosse completa e non presentasse vizi logici, rendendo il ricorso sul punto manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Con la dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: le attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma una concessione discrezionale del giudice. Tale discrezionalità, però, deve essere esercitata attraverso una motivazione adeguata che tenga conto di tutti gli elementi desumibili dagli atti processuali. La presenza di precedenti penali e una condotta post-reato non collaborativa sono fattori che possono legittimamente giustificare il diniego del beneficio, precludendo ogni possibilità di successo per un ricorso in Cassazione che non sia in grado di evidenziare una palese illogicità nella valutazione dei giudici di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché il motivo presentato, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione.
Quali sono state le ragioni specifiche per negare le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche sono state negate sulla base di tre elementi specifici: la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato, la sua condotta successiva al reato e l’assenza totale di aspetti positivi valutabili a suo favore.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32075 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32075 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MODENA il 20/01/1995
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerata la manifesta infondatezza del motivo attinente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante una decisio d’appello che, in linea con quella di primo grado, aveva negato l’invo beneficio per la presenza di precedenti, per la condotta dell’imputato, succe al reato , e per la assenza di aspetti positivamente valutabili;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 giugno 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente