Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21153 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21153 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il 15/06/1985
NOME nato a SAN SEVERO il 02/03/1981
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME
considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione degli
artt. 110 e 640 cod. pen. (per entrambi i ricorrenti) e quella dell’art. 131
bis cod.
pen. (per il solo NOME COGNOME, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai
giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza
impugnata sugli elementi probatori a carico di NOME COGNOME e sul concorso nel delitto da parte di NOME COGNOME nonché sulla fondatezza dell’ipotesi accusatoria
come truffa e non come mero illecito civilistico);
che, peraltro, tali motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o
alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità
avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine alla mancata prevalenza ovvero equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il Con igliere Estensore GLYPH
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