Attenuanti Generiche: La Cassazione e il Vizio di Aspecificità del Ricorso
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro richiesta in sede di legittimità deve seguire regole precise. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso basato sulla richiesta di attenuanti può essere dichiarato inammissibile se non adeguatamente formulato.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado alla pena di otto mesi di reclusione per la violazione delle prescrizioni imposte da una misura di prevenzione, un reato previsto dall’art. 75 del d.lgs. n. 159/2011. La Corte di Appello aveva confermato integralmente la decisione del primo giudice, inclusa la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio sul punto del diniego delle attenuanti.
I Motivi del Ricorso e le Attenuanti Generiche
La difesa sosteneva che la Corte di Appello avesse motivato il diniego delle attenuanti generiche basandosi unicamente sulla “non modesta gravità del fatto” e sui precedenti penali dell’imputato. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero considerato altre circostanze a suo favore, quali:
* La commissione del fatto per mera negligenza.
* L’assenza di un grave allarme sociale.
* Un atteggiamento collaborativo durante i controlli.
* Un bagaglio culturale carente e una modesta condizione personale e familiare.
Questi elementi, a dire del ricorrente, avrebbero dovuto portare a una valutazione più mite e alla concessione delle attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della concessione o meno delle attenuanti, ma si è concentrata su un aspetto prettamente processuale: la specificità dei motivi di ricorso.
Le Motivazioni della Sentenza: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, ha riscontrato che il ricorso era aspecifico. L’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte di Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. In pratica, non ha spiegato perché il ragionamento dei giudici d’appello fosse errato, ma ha semplicemente ripetuto le sue ragioni. Questo modo di procedere trasforma il ricorso di legittimità in un inammissibile tentativo di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda.
In secondo luogo, la Cassazione ha ribadito il suo consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di attenuanti generiche. La valutazione sulla concessione di tali attenuanti costituisce un “giudizio di fatto” riservato al giudice di merito. Il compito della Corte di Cassazione non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado, ma solo di verificare che la motivazione fornita sia logica, non contraddittoria e che abbia tenuto conto degli elementi rilevanti previsti dall’art. 133 del codice penale.
Poiché la sentenza d’appello aveva esaminato e respinto puntualmente le ragioni della difesa, e il ricorso non evidenziava vizi logici in tale motivazione, l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, evidenzia che per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche in Cassazione non è sufficiente elencare le circostanze favorevoli all’imputato. È indispensabile attaccare la logicità e la coerenza del ragionamento seguito dal giudice di merito per negarle.
In secondo luogo, la pronuncia serve da monito: un ricorso aspecifico, che si limita a replicare i motivi d’appello, è destinato all’inammissibilità. Ciò comporta non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.
Quando un ricorso per Cassazione sul diniego delle attenuanti generiche è considerato inammissibile?
Un ricorso è considerato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza evidenziare vizi logici o contraddizioni nel ragionamento del giudice. Tale ricorso è ritenuto ‘aspecifico’.
La valutazione sulle attenuanti generiche può essere riesaminata nel merito dalla Corte di Cassazione?
No, la concessione o l’esclusione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. La Corte di Cassazione può sindacare la decisione solo se la motivazione è contraddittoria, illogica o non tiene conto degli elementi previsti dalla legge, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per aspecificità?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000,00 euro. Questo avviene perché si presume che il ricorso sia stato proposto con colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20754 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20754 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CORREGGIO il 03/04/1989
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 27 settembre 2024 con cui la Corte di appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011;
rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di appello valutato le doglianze difensive, dirette a contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche argomentata solo con la ritenuta non modesta gravità del fatto e i suoi precedenti penali, mentre nell’appello egli sosteneva anche che la violazione dell’obbligo di soggiorno era stata commessa per mera negligenza, non aveva destato un grave allarme sociale, egli si era sottoposto al controllo tenendo un atteggiamento collaborativo, aveva un bagaglio culturale carente e una modesta condizione personale e familiare;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata esaminato ampiamente tutte le ragioni esposte nell’atto di appello per la concessione delle attenuanti generiche, respingendole puntualmente, mentre il ricorso le ripropone senza confrontarsi con la motivazione della sentenza stessa, così incorrendo anche nel vizio di aspecificità;
ritenuto altresì che debba confermarsi il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
ammende.
Così deciso in data 08 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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