Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso in Cassazione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati nel processo di commisurazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare quando e perché un ricorso che contesta la misura di tali attenuanti possa essere dichiarato inammissibile. Il caso esaminato dimostra come la valutazione del giudice di merito, se correttamente motivata, sia difficilmente censurabile in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Un imputato, dopo la condanna ricevuta dalla Corte d’Appello di Bolzano, ha presentato ricorso per Cassazione. L’oggetto della sua doglianza non era la sussistenza del reato, ma la quantificazione della pena. In particolare, il ricorrente lamentava che le circostanze attenuanti generiche, pur essendo state concesse, non erano state applicate nella loro massima estensione, portando a una riduzione della pena ritenuta insufficiente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo la Suprema Corte, il motivo del ricorso era manifestamente infondato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il Ruolo delle attenuanti generiche nella pena
Le attenuanti generiche sono previste dal codice penale per consentire al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. A differenza delle attenuanti comuni, non sono tipizzate, ovvero non sono elencate in modo specifico dalla legge. Il giudice gode di un’ampia discrezionalità nel concederle e nel determinarne l’impatto sulla pena finale. Questa valutazione deve basarsi sui criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che riguardano la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
La valutazione delle attenuanti generiche in Appello
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale. I giudici di secondo grado avevano infatti fornito una motivazione logica e coerente per giustificare la limitata portata della riduzione di pena concessa. Avevano considerato tutti gli elementi del caso, apprezzando i presupposti di legge e spiegando perché non fosse opportuna una diminuzione maggiore. Questo adempimento dell’obbligo di motivazione ha reso la decisione incensurabile in sede di legittimità.
le motivazioni
La motivazione principale dietro la dichiarazione di inammissibilità risiede nel concetto di ‘manifesta infondatezza’. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che le sentenze siano motivate in modo logico e non contraddittorio. Poiché la Corte d’Appello aveva ben motivato la sua scelta sulla quantificazione della pena, il ricorso dell’imputato si risolveva in una semplice richiesta di nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Suprema Corte. Pertanto, il ricorso è stato ritenuto privo di qualsiasi fondamento giuridico apprezzabile.
le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena, inclusa la quantificazione delle attenuanti generiche, è molto ampia. Un ricorso in Cassazione su questo punto ha scarse probabilità di successo se la decisione impugnata è sorretta da una motivazione adeguata, logica e aderente ai criteri legali. Per l’imputato, ciò significa che non basta un semplice dissenso sulla pena inflitta per ottenere una riforma della sentenza, ma è necessario dimostrare un vizio logico o una violazione di legge nella motivazione del giudice, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione sulla quantificazione della pena e sull’applicazione limitata delle attenuanti generiche, basandosi sui criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale.
Cosa sono le circostanze attenuanti generiche?
Sono circostanze non specificamente previste dalla legge che il giudice può considerare per diminuire la pena. La loro concessione e la misura della riduzione dipendono dalla valutazione discrezionale del giudice sulla gravità del reato e sulla personalità dell’imputato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31496 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31496 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMECODICE_FISCALE nato il 18/09/1993
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura la quantificazione della pena con riferimento all diminuzione non nella massima estensione per le concesse circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato ,avendo la Corte di appello ben apprezzato i presupposti di cui all’art. 132 e 133 cod. pen., onde giustificare la limitata portata della citata attenuante su complessiva quantificazione della pena (quarto e quinto foglio);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/07/2025.