Attenuanti Generiche: Perché la Cassazione ha Dichiarato Inammissibile il Ricorso?
La concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale, permettendogli di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Tuttavia, un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda che il mancato riconoscimento di tali circostanze, se motivato in modo logico e coerente, non è facilmente censurabile in sede di legittimità. Analizziamo insieme questa decisione per capire i criteri che guidano i giudici e le conseguenze di un ricorso infondato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna a un anno e sei mesi di reclusione emessa dal Tribunale di Asti. La sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, ritenuto colpevole del reato contestatogli, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: il presunto vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il Motivo del Ricorso: La Richiesta di circostanze attenuanti generiche
Il ricorrente lamentava che i giudici di merito non avessero tenuto conto di elementi che, a suo dire, avrebbero giustificato una riduzione della pena. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel negare le attenuanti, basando la sua decisione su una valutazione generica e non specifica della situazione.
Tuttavia, come vedremo, la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non solo infondato, ma manifestamente tale, arrivando a una declaratoria di inammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta, ma la blocca a monte, ritenendo che il motivo presentato non avesse alcuna possibilità di essere accolto. La conseguenza diretta è la definitività della condanna e l’imposizione di ulteriori sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la valutazione della Corte d’Appello era esente da vizi logici o giuridici. La decisione di negare le circostanze attenuanti generiche si basava su elementi concreti e ben definiti:
1. Assenza di Resipiscenza: I giudici non hanno riscontrato alcun segno di pentimento o di volontà di risarcire il danno causato dalla condotta illecita.
2. Contegno Processuale: È stato dato peso anche al comportamento dell’imputato durante il processo. Pur risultando residente in Australia, non ha mai fornito alcuna documentazione ufficiale a supporto, come un certificato di residenza. Questo atteggiamento è stato interpretato come un ulteriore elemento a suo sfavore.
3. Mancanza di Elementi Favorevoli: Il ricorrente, nel suo appello, non è stato in grado di indicare alcun elemento positivo concreto che i giudici di merito avrebbero erroneamente omesso di valutare. La semplice contestazione della valutazione del giudice non è sufficiente a fondare un ricorso per cassazione.
Sulla base di questi punti, la Cassazione ha concluso che il ricorso fosse privo di fondamento. Di conseguenza, applicando l’art. 616 del codice di procedura penale e richiamando una nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva scatta quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente nel proporre un’impugnazione palesemente destinata al fallimento.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante insegnamento: per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non basta sperare nella clemenza della corte. È necessario che l’imputato dimostri con fatti concreti un cambiamento di rotta, come il pentimento attivo, il risarcimento del danno e una condotta processuale collaborativa. Un ricorso per cassazione basato su una generica critica alla valutazione del giudice di merito, senza evidenziare specifici vizi logici o errori di diritto, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni pecuniarie. La discrezionalità del giudice nel concedere le attenuanti è ampia, ma deve essere supportata da una motivazione congrua, e allo stesso modo, la sua contestazione deve basarsi su argomenti solidi e pertinenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la motivazione della corte d’appello, nel negare le attenuanti, era priva di vizi logici o giuridici e che il ricorrente non aveva fornito elementi validi per contestarla.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare le circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha considerato principalmente tre elementi: l’assenza di qualsiasi segno di pentimento (resipiscenza) o volontà di risarcire il danno; il contegno processuale dell’imputato, che pur vivendo all’estero non ha fornito alcuna documentazione; la mancata indicazione, nel ricorso, di elementi favorevoli che i giudici di merito avrebbero trascurato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso senza fondate ragioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2286 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2286 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 25/09/1978
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 1 marzo 2024 la Corte di appello di Torino confermava la precedente sentenza del 27 ottobre 2022 con cui il Tribunale di Asti aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha esclus la sussistenza delle invocate circostanze attenuanti generiche dando rilievo all’assenza dì alcun segno di resipiscenza o di volontà di risarcire il danno cagionato nonché sulla scorta del contegno processuale del prevenuto, il quale, pur vivendo in Australia, non ha versato in atti alcun certificato di residenza, seppur all’estero; né il ricorrente ha dato conto dell’esistenza di elementi favorevoli alla concessione delle circostanze di cui all’art. 62 cod. pen. che Giudici del merito avrebbero omesso di valutare o valutato erroneamente;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il Co sigliere est nsore
COGNOMEil Presidente