Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31642 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31642 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PATERNO il 07/12/1977
avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, dei reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle, argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Ritenuto che il profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la congruità e l’adeguatezza di tale scelta sanzionatoria in considerazione della condotta serbata dall’imputato, il quale risulta avere violato l’iniziale misura cautelare applicata.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2025.