Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22784 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22784 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SCAFATI il 12/02/1983
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall’art.73, comma 5, d.P 9 ottobre 1990, n.309.
Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenent unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione i fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunq reiterativo di argomentazioni già proposte con l’atto di appello.
In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso contestare la credibilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dalla coimput e da altri dichiaranti – è stato analiticamente affrontato dalla Corte territori quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere coerent reciprocamente riscontrato delle dichiarazioni utilizzate in sede di giudi abbreviato anche alla luce della non credibilità della versione alternativa dedo dall’imputato.
Il secondo motivo di ricorso, contenente una contestazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riform dell’art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazion insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia co anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene preva ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente; nel caso di spe quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsias
elemento positivo idoneo a giustificare l’applicazione delle relative circosta attenuanti alla luce degli elementi rappresentati dalla concreta gravità del fa
delle circostanze dell’azione e della personalità dell’imputato, gravato precedenti nonché dall’avvenuta commissione del fatto quanto il ricorrente s
trovava in regime di sottoposizione a detenzione domiciliare.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore
La PrsRente