Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22755 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22755 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANIA il 24/10/1992
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 13 dicembre 2024 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 4 maggio 2023 con cui COGNOME
NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro
1.400,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione di legge con riguardo all’omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze
attenuanti generiche.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 3 della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare i riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2025