Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice penale, consentendogli di adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata e la sua contestazione in sede di legittimità ha confini ben precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quando un ricorso contro il diniego di tali benefici è destinato a essere dichiarato inammissibile, ribadendo un principio consolidato.
Il Caso in Esame
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando, tra le altre cose, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. La difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel negare il beneficio, chiedendo una riconsiderazione della sua posizione.
La Decisione della Corte di Cassazione e le attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta (cioè non valuta se le attenuanti generiche fossero o meno meritate), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ruolo del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti e le prove. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, i giudici supremi hanno osservato che la motivazione della Corte di Appello, con cui si negavano le attenuanti generiche, era ben argomentata, priva di vizi logici e coerente con quanto emerso durante il processo. Il giudice di secondo grado aveva giustificato in modo adeguato le ragioni del suo diniego. Di fronte a una motivazione così strutturata, la Corte di Cassazione non ha il potere di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. La decisione diventa, quindi, “insindacabile in sede di legittimità”.
Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità. Essa comporta due conseguenze economiche dirette per chi ha presentato il ricorso:
- Condanna alle spese processuali: Il ricorrente deve sostenere i costi del procedimento davanti alla Cassazione.
- Versamento alla Cassa delle ammende: Viene imposto il pagamento di una sanzione pecuniaria, la cui entità è decisa dalla Corte, a meno che non sussistano eccezionali ragioni di esonero, come stabilito dalla Corte Costituzionale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un’importante lezione pratica: presentare un ricorso in Cassazione per contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è una strategia processuale ad alto rischio se non si possono evidenziare palesi vizi logici o contraddizioni nella motivazione della sentenza impugnata. Un semplice disaccordo con la valutazione del giudice di merito non è sufficiente. La decisione del giudice, se ben motivata, è sovrana e definitiva su questo punto. Pertanto, è essenziale che la difesa concentri i propri sforzi nel dimostrare, non che la decisione sia ‘sbagliata’, ma che sia ‘scritta male’, ovvero illogica o giuridicamente errata.
È possibile ricorrere in Cassazione se un giudice nega le attenuanti generiche?
Sì, ma il ricorso può avere successo solo se la motivazione del giudice di merito presenta vizi logici o è palesemente incoerente. Se la motivazione è ben argomentata, il ricorso viene dichiarato inammissibile e non viene esaminato nel merito dalla Corte di Cassazione.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000,00 euro.
Quale criterio usa la Cassazione per valutare la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche?
La Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma si limita a verificare che la motivazione del giudice precedente sia priva di vizi logici e coerente con le risultanze processuali. Se questi requisiti sono soddisfatti, la decisione è considerata “insindacabile” e non può essere modificata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22755 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22755 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- Con sentenza del 13 dicembre 2024 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 4 maggio 2023 con cui COGNOME
NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro
1.400,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione di legge con riguardo all’omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze
attenuanti generiche.
- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 3 della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare i riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2025