Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28812 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28812 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 25/07/2003
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt.
73, comma 4, e 80 d.P.R. 309/90 (per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish, contenenti un quantitativo di principio
attivo pari a 9 chilogrammi) e 455 cod. pen. (per avere detenuto 3 banconote da
100 euro contraffatte).
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione di legge, illogicità, contraddittorietà ed apparenza della motivazione con riferimento
all’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. 309/90; 2. Violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione; inosservanza del principio di diritto sancito
dall’art. 530, comma 2, cod. pen.; violazione dell’art. 455 cod. pen.; 3.
Violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche con giudizio di equivalenza o prevalenza sulla ritenuta aggravante.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che il primo motivo di ricorso, oltre che generico, è
manifestamente infondato dal momento che la lettura del provvedimento impugnato dimostra come la Corte territoriale abbia adeguatamente
argomentato con lineare logicità, coerente con l’analitica disamina dei dati probatori, la sussistenza dell’aggravante contestata, nel pieno rispetto dei
principi stabiliti da Sezioni Unite Polito (Sez. U. n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le doglianze ivi contenute si appalesano del tutto assertive ed ipotetiche, non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione.
Considerato che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito evidenziato l’assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire l’attenuazione della pena (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01:”Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato”).
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore