Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28717 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28717 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 09/01/1963
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 4 luglio 2024 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Prato del 28 settembre 2022,
ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 23.333,00 di multa in ordine a reati in materia di sostanze
stupefacenti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e
vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 62- bis
cod. pen. per omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. pp. 3 e s. della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputata, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2025
Il Consigliere estensore