Attenuanti Generiche e Trattamento Sanzionatorio: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali della valutazione del giudice. Tuttavia, quando la decisione del merito è ben motivata, il ricorso in Cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio dei criteri che guidano questa valutazione, sottolineando come la mera riproposizione di argomenti già esaminati non sia sufficiente per ottenere una revisione della sentenza.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un soggetto condannato per il reato previsto dall’art. 256 del d.lgs. n. 152/2006, relativo alla gestione illecita di rifiuti. L’imputato, dopo la condanna in Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando due vizi principali:
1. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante l’età avanzata, la scarsa scolarizzazione e le precarie condizioni economiche.
2. Una motivazione carente e basata su “formule di stile” per quanto riguarda la determinazione della pena (il cosiddetto trattamento sanzionatorio).
In sostanza, la difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato gli elementi personali e sociali a favore dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza, già accertata, ma si concentra sulla correttezza giuridica e logica della sentenza d’appello. Secondo i giudici di legittimità, le doglianze presentate dall’imputato non erano idonee a scalfire la coerenza della decisione impugnata, configurandosi come una semplice ripetizione di argomenti già valutati e respinti nel grado precedente.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su diversi punti cardine. Innanzitutto, ha evidenziato che la motivazione della Corte d’Appello era tutt’altro che carente. Le attenuanti generiche erano state correttamente escluse non per una valutazione superficiale, ma sulla base di elementi concreti e opposti a quelli proposti dalla difesa.
In particolare, i giudici di merito avevano considerato:
* Le modalità della condotta: L’imputato era responsabile dell’abbandono di una notevole quantità di rifiuti, alcuni dei quali pericolosi (dieci fusti contenenti sostanze oleose). La gravità del fatto è stata un elemento centrale nella valutazione.
* I precedenti penali: Dal casellario giudiziale emergeva una “personalità fortemente distonica” rispetto all’immagine di un soggetto fragile e in difficoltà economica. I precedenti penali indicavano una tendenza a delinquere che smentiva le giustificazioni addotte.
La Corte ha inoltre specificato che il trattamento sanzionatorio, pur tenendo conto della gravità del reato e della personalità negativa del soggetto, era stato determinato in misura “assai modesta”, quasi “generosamente”. Di conseguenza, la motivazione non era affatto una formula di stile, ma il risultato di un bilanciamento ponderato degli elementi a carico e a favore.
Infine, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la Cassazione ha stabilito che non vi erano elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa. La sua manifesta infondatezza ha quindi comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità, non un terzo grado di merito. Non è possibile chiedere alla Suprema Corte di rivalutare i fatti o la personalità dell’imputato, a meno che la motivazione della sentenza precedente non sia manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte con una motivazione coerente, la sua sorte è segnata: l’inammissibilità, con l’ulteriore aggravio delle spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione insegna che, per sperare in un esito favorevole, il ricorso deve individuare vizi giuridici specifici e non limitarsi a contestare la valutazione discrezionale del giudice di merito.
È possibile ottenere le attenuanti generiche solo in base all’età avanzata e a difficoltà economiche?
No, la Corte ha stabilito che questi elementi non sono di per sé sufficienti, specialmente se sono contraddetti da altri fattori come la gravità della condotta e i precedenti penali del soggetto, i quali possono delineare una personalità non meritevole di un trattamento più favorevole.
Perché il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le lamentele (doglianze) erano una mera riproposizione di quelle già presentate in appello, e la motivazione della Corte d’Appello nel negare le attenuanti e nel determinare la pena era stata giudicata logica, coerente e adeguata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in questo contesto?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile e si ritiene che sia stato proposto senza che la parte versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso 3.000,00 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2297 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2297 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTEU ROERO il 27/09/1949
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME Eugenio – condannato per il reato di cui all’art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 – ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: 1) vizi della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per la mancata considerazione dell’età avanzata, della scarsa scolarizzazione, del modesto contesto sociale e culturale di provenienza, delle precarie condizioni economiche dell’imputato; b) vizi della motivazione in relazione alla determinazione della pena, avendo la Corte d’appello utilizzato formule di stile;
che le doglianze dell’imputato sono inammissibili, perché inerenti al trattamento sanzionatorio, il quale è sorretto da logica e coerente motivazione, anche in relazione alle doglianze difensive di appello, meramente riprodotte con il ricorso per cassazione;
che, infatti, quanto alle circostanze attenuanti generiche, le stesse sono state correttamente escluse, tenuto conto sia delle modalità della condotta, riferita ad una notevole quantità di rifiuti, anche pericolosi, di varia tipologia, oltre a diec fusti contenenti sostanze oleose, sia dai precedenti penali, da cui emerge una personalità fortemente distonica rispetto alle asserzioni difensive legate all’età, alla scarsa scolarizzazione, ad una pretesa situazione di bisogno economico;
che, quanto al trattamento sanzionatorio, lo stesso è stato generosamente determinato in misura assai modesta, tenuto conto delle modalità della condotta, dell’entità dell’inquinamento e della negativa personalità del soggetto, con motivazioni adeguate e coerenti sul punto, a fronte di una personalità poco affidabile, tanto da doversi escludere le pene sostitutive;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre ~2024.