Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Motivazione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità per adeguare la pena alla specifica realtà del fatto e della persona. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui criteri che il giudice deve seguire nel motivare il diniego di tali attenuanti e sui limiti di un eventuale ricorso. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: non è necessaria un’analisi enciclopedica di tutti gli elementi, ma è sufficiente una valutazione focalizzata sugli aspetti decisivi.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver visto respinta la sua richiesta di concessione delle attenuanti generiche dalla Corte d’Appello di Bologna, ha presentato ricorso per Cassazione. L’oggetto della doglianza era proprio la motivazione con cui i giudici di merito avevano negato la riduzione di pena, ritenuta dall’imputato insufficiente o inadeguata.
Il caso è quindi giunto all’esame della Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, chiamata a verificare se la motivazione della Corte territoriale fosse conforme ai principi di diritto e, di conseguenza, se il ricorso fosse ammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione e le attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero, se l’imputato meritasse o meno le attenuanti), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti per essere esaminato.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
I Limiti della Motivazione nel Diniego delle Attenuanti generiche
Il punto centrale della pronuncia risiede nell’analisi dei doveri di motivazione del giudice di merito. La Cassazione ha richiamato il suo consolidato orientamento giurisprudenziale per spiegare perché la motivazione della Corte d’Appello fosse, in realtà, del tutto legittima.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che, nel valutare la concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti. Il suo obbligo di motivazione è soddisfatto quando egli indica gli elementi che ha ritenuto decisivi per la sua scelta.
In altre parole, è sufficiente che il giudice si concentri su alcuni aspetti ritenuti preponderanti e rilevanti, siano essi positivi o negativi, per giustificare il diniego. Questa valutazione, se logicamente argomentata, assorbe e supera implicitamente tutti gli altri elementi non menzionati. Non è richiesta una confutazione analitica di ogni singolo argomento difensivo. Come affermato dalla Corte, ‘è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione’.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse basato proprio su una critica generica alla motivazione, senza evidenziare vizi logici o giuridici nel ragionamento seguito dai giudici di merito. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. Innanzitutto, ribadisce la vasta discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. In secondo luogo, chiarisce che un ricorso per Cassazione non può fondarsi sulla semplice omissione di alcuni elementi nella motivazione, ma deve dimostrare un’illogicità manifesta o una violazione di legge nel ragionamento del giudice. Per gli avvocati, ciò significa che le strategie difensive devono concentrarsi non tanto sull’elencare tutti i possibili aspetti positivi, quanto sul demolire la rilevanza degli elementi decisivi posti a fondamento della decisione negativa. La sentenza consolida un approccio pragmatico volto a evitare ricorsi dilatori e a valorizzare l’autonomia del giudizio di merito, se correttamente motivato nei suoi snodi essenziali.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve contestare ogni elemento favorevole all’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione, non è necessario. È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi, favorevoli o sfavorevoli, che ritiene decisivi, superando implicitamente tutti gli altri.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Qual è il principio alla base della decisione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
Il principio è che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è ampiamente discrezionale. Un ricorso che critica la motivazione del diniego è inammissibile se il giudice ha logicamente spiegato la sua scelta basandosi su elementi ritenuti preponderanti, senza essere obbligato a un’analisi esaustiva di ogni dettaglio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27122 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27122 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RAVENNA il 09/08/1969
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della
motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito perché
fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già
dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata),dovendosi gli stessi
considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di
ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata
applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere reiterativo di doglianze già esposte, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6
della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario
che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore
DEPOSITATA
Il Presidente