Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26541 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26541 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 14/11/1995
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della
motivazione posta a base della mancata riqualificazione del delitto di rapina quello di furto, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono ne
pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disatt dalla corte di merito alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata, dovendosi gli ste
considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolver la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricor
risolvendosi in una lettura alternativa del merito non consentita in questa s
(Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 de
24/10/2018, COGNOME Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017,
COGNOME Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME Rv.
277758-01);
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata
applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato i presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Co secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego de concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli eleme favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suff che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanen disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.