Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26079 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26079 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAZARA DEL VALLO il 14/05/1982
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Paler confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Marsala, che ave
affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art.
pen.;
– che il primo motivo di censura, che contesta la correttezza della motiva posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su mot
si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e punt disattesi, con motivazione logica e coerente, dalla Corte di merito (cfr. pag
sentenza impugnata);
– che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento d circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittim
manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affer
questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel moti diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione t elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo d o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissi all’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il Consiglier NOME
GLYPHIl P GLYPH idente