Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25017 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25017 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il 20/03/1956
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza con la quale il
Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di furto pluriaggravato ai danni dell’Enel;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in merito alla mancata declaratoria di improcedibilità per
difetto di querela – è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di
legittimità, atteso che, nel caso de quo,
è contestata la circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. che
comporta la perseguibilità d’ufficio del reato;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione circa la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo
del reato – è inammissibile in quanto reiterativo di profili di censura già
adeguatamente vagliati dalla corte territoriale, la quale ha evidenziato come, alla luce del quadro probatorio, non fosse dubitabile il prelievo illecito di energia elettrica da parte dell’imputato al fine di alimentare il locale da lui gesti cle4A4:4p~t-e, così trendo consapevolmente e intenzionalmente un indebito profitto economico;
Considerato che il terzo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante – è, anch’esso, inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, sorretto da congrua motivazione, avendo la corte territoriale specificato come i plurimi precedenti, la non modesta gravità del fatto, la pericolosità dell’imputato, nonché l’assenza di elementi positivamente valutabili non permettono di concedere le invocate attenuanti in regime di prevalenza;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore