Attenuanti Generiche: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità del Ricorso
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, in particolare quando si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha ribadito che un ricorso non può limitarsi a una critica generica della sentenza impugnata, ma deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni del giudice di merito. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Il ricorrente lamentava, tra le altre cose, la mancata concessione delle attenuanti generiche, un beneficio che consente al giudice di diminuire la pena tenendo conto di elementi positivi non espressamente previsti dalla legge come circostanze attenuanti.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva motivato ampiamente il proprio diniego. I giudici di secondo grado avevano preso in considerazione diversi fattori negativi a carico dell’imputato, tra cui:
* I suoi numerosi e significativi precedenti penali.
* La gravità della condotta tenuta nel reato per cui si procedeva.
* La pericolosità sociale del soggetto.
Sulla base di questi elementi, la Corte territoriale aveva concluso che l’imputato non fosse meritevole di alcun beneficio, neppure di un giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Motivazioni sulle Attenuanti Generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nel concetto di ‘specificità’ dei motivi di ricorso. Secondo la Suprema Corte, il motivo presentato dal ricorrente riguardo alle attenuanti generiche era ‘parimenti aspecifico’.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il ricorrente non si è confrontato in modo adeguato con le ‘articolate argomentazioni’ della Corte d’Appello. In altre parole, non è sufficiente lamentare genericamente il mancato riconoscimento di un beneficio, ma è necessario smontare punto per punto il ragionamento del giudice che lo ha negato. Il ricorso avrebbe dovuto contestare nel merito la valutazione operata dalla Corte territoriale sui precedenti, sulla gravità del fatto e sulla pericolosità, dimostrando perché tale valutazione fosse errata.
Poiché questa analisi critica e puntuale mancava, il ricorso è stato ritenuto privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato. La Corte ha quindi proceduto a dichiarare l’inammissibilità dell’atto, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso infondato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per la redazione degli atti di impugnazione. Evidenzia come il principio di specificità non sia un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce la serietà e la fondatezza del dibattito processuale dinanzi alla Corte di legittimità. Per sperare di ottenere una riforma della decisione sulle attenuanti generiche, è indispensabile che la difesa articoli una critica precisa e documentata, capace di incrinare la logicità delle motivazioni espresse nella sentenza impugnata. In assenza di ciò, il ricorso è destinato a una declaratoria di inammissibilità con le conseguenti sanzioni economiche.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘aspecifico’, ovvero non si confrontava in modo dettagliato e puntuale con le argomentazioni della Corte d’Appello che avevano motivato la negazione delle attenuanti generiche.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sulla valutazione dei plurimi e significativi precedenti penali dell’imputato, sulla gravità della sua condotta e sulla sua generale pericolosità sociale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24831 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24831 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 27/05/1976
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 9448/25 Mastricci
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art.
385 cod. pen.);
i motivi di ricorso;
Esaminati
Ritenuto che la prima parte dell’unico motivo di ricorso, attinente al vizio
di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico, è
aspecifico, poiché non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato
argomentativo (cfr. pag. 3);
Ritenuto che la seconda parte del motivo attinente al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche è parimenti aspecifico perché non si confronta con le articolare argomentazioni della Corte territoriale (v. in particolare p. 4 là dove, valutando i plurimi e significativi precedenti, la gravità della condotta e la pericolosità del soggetto, in Giudici di appello hanno ritenuto l’imputato non meritevole di applicazione delle circostanze generiche neppure con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2025