Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24268 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24268 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE nato a TORRE ANNUNZIATA il 19/07/1985
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 23 gennaio 2025, con la quale la Corte di appello di Milano confermava la decisione impugnata, con cui
NOME COGNOME era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto e
500,00 euro di ammenda, per il reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n.
110, commesso a Milano il 18 agosto 2022.
Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell’immediatezza dei fatti dalla Polizia Locale di Buccinasco risultavano univocamente orientate in senso
sfavorevole alla posizione processuale di NOME COGNOME che, nel corso di un controllo di polizia, veniva trovato in possesso di una roncola, con una lama
lunga 28,5 centimetri, che teneva conservata sotto il sedile dell’autovettura su cui viaggiava.
Ritenuto, inoltre, che le caratteristiche spiccatamente offensive della roncola
– attestate dalla lunghezza della lama – e la personalità criminale di Abbruzzese inducono a ritenere corretta l’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 4, comma
3, legge n. 110 del 1975, invocata nel suo interesse con il terzo motivo del ricorso in esame, anche alla luce del fatto che il ricorrente non forniva alcuna giustificazione in merito al porto dell’oggetto che gli veniva sequestrato il 18 agosto 2022.
Ritenuto, infine, che l’elevato disvalore della condotta illecita di Abbruzzese, che risultava gravato da numerose pendenze penali, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, peraltro, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate per l’imputato (tra le altre, Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, COGNOME, Rv. 212804 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2025.