Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22397 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22397 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIDERNO il 26/05/1979
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che tutti i motivi d’impugnazione sono meramente reiterativi delle identiche questioni di merito contenute nel gravame e ora trasfuse nel ricorso, affrontate e puntualmente risolte dalla corte di appello, che:
ha correttamente ritenuto la sussistenza di una truffa e non di una controversia di natura civilistica sulla base di una ricostruzione dei fatti aderente alle emergenze istruttorie;
ha negato le circostanze attenuanti generiche rilevando l’assenza di elementi positivi di valutazione (in ciò facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. La motivazione è altresì conforme all’ulteriore principio di diritto, a mente del quale «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01);
ha motivatamente negato la sospensione condizionale della pena, sulla base di un giudizio prognostico sfavorevole, in ragione della non occasionalità della condotta;
ha escluso la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. osservando che il fatto non poteva considerarsi lieve, in ragione del danno provocato all’anziana vittima;
considerato che, a fronte di una motivazione completa, adeguata, logica e non contraddittoria, il ricorrente si limita a reiterare una ricostruzione fattuale e valutativa alternativa a quella dei giudici di merito, così presentando un ricorso inammissibile, visto che in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua
cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto
verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano
ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv.
216260 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 marzo 2025.