Attenuanti Generiche: Quando il Giudice di Merito Decide, la Cassazione Conferma
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, un punto in cui il giudice valuta la condotta dell’imputato nella sua interezza per decidere se meriti una riduzione di pena. Ma cosa succede quando un imputato, dopo essere stato condannato in primo e secondo grado, si rivolge alla Corte di Cassazione lamentando proprio il mancato riconoscimento di queste circostanze? Un’ordinanza recente della Suprema Corte fa luce sui limiti di tale ricorso, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento.
Il Caso in Analisi: Dal Furto Pluriaggravato al Ricorso in Cassazione
Due individui venivano condannati in primo grado e successivamente in appello per il reato di furto pluriaggravato. Nonostante la conferma della loro responsabilità, entrambi decidevano di presentare ricorso per cassazione. Il motivo del contendere era unico e identico per entrambi: i giudici dei precedenti gradi di giudizio non avrebbero riconosciuto loro le attenuanti generiche, fornendo una motivazione ritenuta inadeguata.
Secondo la difesa, la decisione di negare questo beneficio non era stata supportata da un’argomentazione sufficientemente solida, aprendo così la porta a una revisione da parte della Suprema Corte.
La Decisione della Suprema Corte: Ricorsi Inammissibili
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della concessione o meno delle attenuanti, ma si concentra su un aspetto puramente procedurale: la natura del giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Le Motivazioni: I Limiti del Giudice sulle Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito (primo grado e appello) e il giudizio di legittimità (Cassazione). La Corte ha chiarito che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un tipico ‘giudizio di fatto’, riservato esclusivamente al giudice di merito. Quest’ultimo ha il compito di esaminare tutti gli elementi del caso – la gravità del reato, la personalità dell’imputato, la sua condotta processuale – per formare il proprio convincimento.
La Corte di Cassazione, invece, non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti. Il suo ruolo è limitato a verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia:
1. Esistente: il giudice deve aver spiegato le sue ragioni.
2. Logica: il ragionamento non deve presentare contraddizioni o palesi errori logici.
3. Completa: deve aver tenuto conto degli elementi rilevanti.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano effettivamente motivato la loro decisione di negare le attenuanti, richiamando specifiche pagine delle sentenze di primo e secondo grado. Pertanto, la richiesta dei ricorrenti non era altro che un tentativo, non consentito, di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa che esula completamente dalle competenze della Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: non si può ricorrere in Cassazione semplicemente perché non si è d’accordo con la valutazione del giudice di merito sulle attenuanti generiche. Se il giudice ha esposto le sue ragioni in modo chiaro e non contraddittorio, la sua decisione è insindacabile in sede di legittimità. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che le argomentazioni a favore delle attenuanti devono essere presentate e sostenute con forza nei primi due gradi di giudizio. Tentare di riaprire la discussione in Cassazione su questioni di fatto si traduce quasi sempre in una dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
No, non è possibile se il giudice di merito ha fornito una motivazione non contraddittoria. La valutazione sulle attenuanti generiche è un giudizio di fatto e non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione, che si occupa solo di questioni di diritto (legittimità).
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nel provvedimento.
Perché i ricorsi in questo caso sono stati ritenuti manifestamente infondati?
Perché i ricorrenti hanno sollevato questioni non consentite nel giudizio di legittimità, cercando di ottenere una nuova valutazione dei fatti già decisa dai giudici di merito con una motivazione ritenuta adeguata e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31074 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31074 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VILLARICCA il 28/12/1991
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 23/06/1999
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati ritenuti responsabil del reato di furto pluriaggravato;
che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati, con separati atti, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori; che entrambi i ricorsi sono composti da un unico motivo, con il quale i ricorrenti contestano il mancato riconoscimento delle attenuant generiche, sostenendo che i giudici di merito, sul punto, non avrebbero reso una motivazione adeguata;
che i ricorrenti prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimit comunque, manifestamente infondate, posto che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittim purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi ritenuti rileva al fine del riconoscimento o del diniego del beneficio (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/201 COGNOME, Rv. 271269), come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 5 della sentenza di primo grado e pagina 4 della sentenza impugnata);
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidt te