Attenuanti Generiche: Quando l’Appello Diventa Inammissibile
L’applicazione delle attenuanti generiche è uno degli aspetti più delicati nel processo di determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso basato su una presunta errata valutazione di tali circostanze possa essere dichiarato inammissibile se manifestamente infondato. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: La Rideterminazione della Pena
Il caso trae origine da una condanna per illecita detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La pena era stata rideterminata dalla Corte d’Appello a seguito di un precedente annullamento da parte della stessa Corte di Cassazione, reso necessario da un intervento della Corte Costituzionale. L’imputato, non soddisfatto della nuova quantificazione della pena, decideva di presentare un ulteriore ricorso.
Il Ricorso in Cassazione e le Doglianze sulle Attenuanti Generiche
Il motivo centrale del ricorso verteva su un presunto vizio di violazione di legge e di motivazione. Secondo la difesa, i giudici d’appello non avevano applicato la diminuzione per le attenuanti generiche nella loro massima estensione possibile. Questo, a dire del ricorrente, avrebbe comportato una pena ingiustamente afflittiva.
La Decisione della Corte: Ricorso Manifestamente Infondato
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è stata netta e basata su una semplice verifica dei calcoli effettuati dalla Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno constatato che le attenuanti generiche erano state non solo concesse, ma anche applicate nella misura massima prevista dalla legge, ovvero la riduzione di un terzo. La pena base di tre anni di reclusione e 9.000 euro di multa era stata ridotta a due anni e 6.000 euro proprio in virtù di tale diminuzione. A questa pena, ulteriormente ridotta per la scelta del rito processuale, non potevano essere applicate ulteriori riduzioni per lo stesso titolo. L’argomentazione del ricorrente era, quindi, palesemente priva di fondamento fattuale e giuridico.
Le conclusioni
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso, in assenza di una scusabile colpa del ricorrente, è stata la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha imposto il versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per contestare valutazioni di merito correttamente motivate, ma deve basarsi su vizi concreti e dimostrabili di legittimità. Quando un ricorso si fonda su presupposti erronei, la sanzione dell’inammissibilità e le relative conseguenze economiche sono inevitabili.
Per quale motivo l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione?
L’imputato sosteneva che i giudici di appello non avessero applicato la riduzione per le attenuanti generiche nella massima estensione consentita dalla legge.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, poiché ha verificato che la corte d’appello aveva effettivamente applicato la riduzione massima di un terzo per le attenuanti generiche, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2899 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2899 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SIDI BUODINA FES ( MAROCCO) il 11/01/1972
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata rideterminata la pena a annullamento della Corte di cassazione in ordine al reato di illecita detenzione e sostanza stupefacente a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con la sent del 2014.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazi dosimetria della pena, poiché il giudici d’appello non avevano applicato la diminuizio attenuanti generiche nella massima estensione.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
La attenuanti generiche sono state infatti concesse dalla Corte territoria applicate nella massima estensione ( la pena base di anni tre di reclusione ed eur multa è stata ridotta di un terzo a due anni di reclusione ed euro 6.000 di multa, ul ridotta per la scelta del rito).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cor sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indic dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024
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