Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17751 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17751 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ASTI il 20/11/1972 NOME COGNOME nato a ASTI il 14/04/1946
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME Domenico e COGNOME Barbara,
ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da COGNOME che contesta la
correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità di cui agli art
110 e 512 bis cod. pen., in merito alla mancata assoluzione, è indeducibile perché
fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare
non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedanq ppgg. 6-7
della sentenza impugnata in cui la Corte d’appello evidenzia toltre
famiglia acquistare e possedere per interposta persona veicoli intestati a terzi, anch come la targa dell’autovettura sia stata rilevata dalla P.G. adibita ai servizi di 0.C
considerato che il secondo motivo di ricorso di Rocca Domenico e l’unico motivo di
ricorso di NOME NOME con cui si deduce la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, che si fonda su concreto comportamento processuale dei ricorrenti (si veda pag. 10 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dell attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevol dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da valutazione;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente