Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17770 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17770 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il 26/04/1965
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione
posta a base del giudizio di responsabilità per il reato previsto dall’art. 648 bi indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di
quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi g stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere
la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( cfr pagg. 3-4 della sentenza impugnata);
rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della
motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle
circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuan generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli r decisivi o comunque rilevanti,rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da t valutazione (si veda pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente