Attenuanti Generiche: La Cassazione Fissa i Limiti del Ricorso
Il tema delle attenuanti generiche e del loro bilanciamento con le aggravanti è spesso al centro dei ricorsi in materia penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 11822 del 2025) offre un chiaro spunto di riflessione sui limiti del sindacato di legittimità in materia di trattamento sanzionatorio, confermando un orientamento consolidato.
Il Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il delitto previsto dall’art. 455 del codice penale, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello de L’Aquila. L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione del giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche, già riconosciute, e le aggravanti contestate. Secondo la difesa, le attenuanti avrebbero dovuto essere considerate prevalenti, con conseguente riduzione della pena.
Le Attenuanti Generiche e il Potere Discrezionale del Giudice
Il cuore della questione risiede nella valutazione del trattamento sanzionatorio. Il giudice di merito, nel determinare la pena, gode di un’ampia discrezionalità. Tale potere deve essere esercitato seguendo i criteri guida indicati dall’articolo 133 del codice penale, che impongono di considerare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole, desunte da una serie di indici quali le modalità dell’azione e la personalità del reo. Nel caso di specie, i giudici dei gradi precedenti avevano ritenuto di bilanciare le circostanze attenuanti e aggravanti in un giudizio di equivalenza, fornendo una motivazione a supporto di tale scelta.
La Decisione della Suprema Corte: Quando il Motivo è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato come il motivo presentato dal ricorrente fosse inerente esclusivamente al trattamento sanzionatorio. La valutazione compiuta dalla Corte d’Appello era stata giudicata congrua e logica, poiché basata su elementi concreti come le modalità della condotta e la personalità dell’imputato, in piena aderenza ai criteri dell’art. 133 c.p.
Le motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice dei gradi precedenti, soprattutto quando la decisione impugnata è sorretta da un apparato argomentativo coerente e privo di vizi logici o giuridici. Contestare il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, senza evidenziare una manifesta illogicità nella motivazione del giudice, si traduce in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di Cassazione. Pertanto, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la determinazione della pena e il bilanciamento tra le circostanze attenuanti e aggravanti rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito. Un ricorso per Cassazione che si limiti a contestare tale valutazione, senza denunciare un vizio di motivazione rilevante (come illogicità, contraddittorietà o carenza), è destinato all’inammissibilità. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, a conferma della definitività della condanna.
È possibile ricorrere in Cassazione solo per contestare il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti?
No, secondo questa ordinanza, un ricorso basato unicamente su questo motivo è inammissibile se la valutazione del giudice di merito è supportata da una motivazione congrua e logica, basata sui criteri dell’art. 133 del codice penale.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
L’inammissibilità del ricorso comporta la conferma della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Quali criteri usa il giudice per decidere la pena e il bilanciamento delle circostanze?
Il giudice valuta il trattamento sanzionatorio basandosi sui criteri dettati dall’art. 133 del codice penale, che includono le concrete modalità della condotta tenuta e la personalità dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11822 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11822 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 20/04/1979
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appe di L’Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l’imputato era st condannato per il delitto previsto dall’art. 455 cod. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denuncia i della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’invocata prevalenza del attenuanti generiche già applicate in regime di equivalenza con le aggrav contestate – sia inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionator quale è stato valutato, con motivazione congrua e logica, sulla base delle con modalità della condotta tenuta e della personalità dell’imputato, in piena aderen criteri dettati dall’art. 133 cod. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025.