Attenuanti Generiche: I Requisiti di Specificità del Ricorso per Cassazione
L’istituto delle attenuanti generiche rappresenta un fondamentale strumento di personalizzazione della pena nel nostro ordinamento penale, consentendo al giudice di adeguare la sanzione alla specificità del caso concreto. Tuttavia, la contestazione del loro diniego in sede di legittimità deve seguire regole precise, pena la declaratoria di inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per superare il vaglio della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto, confermata dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato, ritenendo ingiusto il diniego delle attenuanti generiche, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue doglianze a un unico motivo: la mancata concessione di tale beneficio.
Analisi del Ricorso e Specificità delle Attenuanti Generiche
Il ricorrente lamentava che la Corte di Appello non avesse concesso le attenuanti generiche, ma il suo ricorso è stato giudicato dalla Suprema Corte come carente sotto il profilo della specificità. In sostanza, l’atto di impugnazione non indicava in modo chiaro e dettagliato gli elementi fattuali e giuridici a sostegno della censura, limitandosi a una contestazione generale della decisione impugnata. Questo vizio procedurale ha impedito al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato sulla sentenza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali.
In primo luogo, ha riscontrato la genericità e l’indeterminatezza del motivo, in violazione dell’art. 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, il ricorso non specificava quali fossero gli errori o le omissioni del giudice di merito.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che la sua decisione si basi su quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Nel momento in cui il giudice fornisce una motivazione logica e coerente per negare il beneficio, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente superati o disattesi. Essendo la motivazione della sentenza impugnata esente da vizi logici evidenti, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
Le Conclusioni
La decisione in esame sottolinea un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione non può essere una mera riproposizione di lamentele generiche. Per essere ammissibile, deve articolare critiche puntuali e specifiche contro la logicità e la correttezza giuridica della decisione impugnata. In materia di attenuanti generiche, non basta dolersi del loro diniego, ma occorre dimostrare l’illogicità manifesta del ragionamento del giudice di merito. In assenza di tali requisiti, l’impugnazione è destinata all’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non specificava gli elementi precisi a fondamento della censura contro la sentenza impugnata, violando i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Il giudice di merito deve analizzare ogni singolo elemento a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che la sua motivazione si fondi su quelli ritenuti decisivi o rilevanti per il diniego, considerando implicitamente superati tutti gli altri.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12201 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12201 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CITTA DI CASTELLO il 03/10/1994
avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
•
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto;
Considerato che il ricorso, articolato in un unico motivo, contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che il ricorso è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Il motivo di ricorso, inoltre, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
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