Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
L’istituto delle attenuanti generiche rappresenta uno strumento cruciale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica personalità dell’imputato e alle circostanze del reato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e il loro diniego deve essere contestato in sede di impugnazione secondo regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui limiti del ricorso, dichiarandolo inammissibile quando si traduce in una mera richiesta di rivalutazione dei fatti e quando la richiesta di attenuanti non è supportata da elementi positivi.
I Fatti del Caso: Un’Attività Reiterata e la Condanna
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una donna condannata in Corte d’Appello per la sua condotta reiterata di parcheggiatrice abusiva. L’imputata ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando sia una valutazione errata della sua condotta sia, in particolare, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati dalla ricorrente non sollevassero questioni di legittimità, ma si limitassero a proporre una diversa e personale interpretazione dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti e le Attenuanti Generiche
La decisione della Corte si fonda su due pilastri argomentativi distinti, entrambi volti a sottolineare l’inammissibilità del ricorso.
Il Primo Motivo: L’Appello come Mera Rivalutazione
In primo luogo, la Corte ha osservato come il ricorso fosse ‘rivalutativo di dati’. In altre parole, la difesa non ha contestato un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata, ma ha semplicemente offerto una propria valutazione della condotta, in contrasto con quella, congrua e ben argomentata, dei giudici di merito. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione delle norme e la coerenza della motivazione. Un ricorso che chiede di rivalutare le prove è, per sua natura, inammissibile.
Il Secondo Motivo: La Disciplina Riformata delle Attenuanti Generiche
Il punto centrale della pronuncia riguarda il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici d’appello, sottolineando come la difesa non avesse fornito alcun valido elemento a sostegno della richiesta. La motivazione della Corte si allinea al principio consolidato, soprattutto dopo la riforma dell’art. 62-bis del codice penale (operata con il D.L. 92/2008), secondo cui il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più sufficiente per ottenere la diminuzione della pena. Per la concessione delle attenuanti, è necessario che emergano elementi di segno positivo, che nel caso di specie erano del tutto assenti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. In primo luogo, è inutile e controproducente basare l’impugnazione su una semplice rilettura dei fatti; è invece necessario individuare specifici vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione). In secondo luogo, per sperare di ottenere le attenuanti generiche, non basta non avere precedenti penali, ma è onere della difesa fornire al giudice elementi concreti e positivi (come il comportamento processuale, la confessione, il ravvedimento) che possano giustificare una riduzione della pena. In assenza di tali elementi, il diniego del giudice è da considerarsi legittimamente motivato.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un ricorso è inammissibile se si limita a chiedere una nuova valutazione dei fatti già analizzati dai giudici di merito, senza contestare specifici vizi di legittimità della sentenza.
La sola assenza di precedenti penali (incensuratezza) è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, la Corte ha ribadito che, a seguito della riforma del 2008, lo stato di incensuratezza da solo non è più sufficiente. Per la concessione delle attenuanti generiche, è necessario che emergano elementi o circostanze di segno positivo.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna a versare tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12319 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12319 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MADDALONI il 30/12/1964
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile, apparendo rivalutativo di dati a fonte di una motivazione congrua, con la quale i giudici hanno illustrato la piena legittimità e la congrua articolazione motivazionale del provvedimento questorile, con riguardo a profili non puntualmente affrontati e tantomeno confutati calla ricorrente se non attraverso personali valutazioni circa la portata della sua condotta, reiterata, di parcheggiatrice abusiva.
Inammissibile è anche il secondo motvo, a fronte di una motivazione, ch9 nel rilevare il mancato apporto difensivo quanto a validi elementi in grado di supportare la applicazione delle attenuanti generiche, sostanzialmente è ispirata al principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 – 01).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammiss ibile il ricorso e concanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 28.02.2025