Attenuanti Generiche: la Cassazione Spiega l’Inammissibilità del Ricorso Ripetitivo
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale per chi intende impugnare una sentenza: il ricorso non può essere una semplice fotocopia dei motivi d’appello. Il caso in esame riguarda il diniego delle attenuanti generiche, e la Corte ha chiarito che, senza una critica puntuale e specifica alla decisione del giudice precedente, il ricorso è destinato all’inammissibilità. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
Il Contesto del Ricorso e il Diniego delle Attenuanti Generiche
La vicenda processuale ha origine dalla decisione di una Corte d’Appello che aveva negato a un imputato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, e dell’attenuante specifica di cui all’art. 62, n. 4 c.p. (riparazione del danno). L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione a tale diniego.
Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato correttamente gli elementi a suo favore, che avrebbero dovuto portare a una riduzione della pena. Tuttavia, come vedremo, la sua impugnazione non ha superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità per Genericità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i motivi di ricorso in sede di legittimità non possono limitarsi a riproporre le stesse questioni già vagliate e respinte dal giudice di merito.
Perché un ricorso sia ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza impugnata, evidenziando gli errori di diritto o i vizi logici che la inficerebbero. In caso contrario, si tratta di una richiesta di rivalutazione del merito dei fatti, non consentita in Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza ha spiegato in modo dettagliato le ragioni dell’inammissibilità, offrendo spunti cruciali per la corretta redazione di un’impugnazione.
Il primo punto evidenziato è che i motivi del ricorso erano riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello. Mancava una necessaria critica analisi delle argomentazioni della Corte territoriale. In pratica, il ricorso non dialogava con la sentenza impugnata, ma si limitava a ignorarla, ripetendo le proprie tesi.
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse sufficiente, logica e corretta in punto di diritto. I giudici di merito avevano adeguatamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche basandosi su elementi concreti e pertinenti:
* La personalità negativa del ricorrente.
* I molteplici precedenti penali a suo carico.
* Le modalità della condotta criminosa.
Anche riguardo al diniego dell’attenuante della riparazione del danno, la motivazione era stata considerata adeguata, avendo i giudici valutato il danno nella sua globalità e i rilevanti effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa.
Di conseguenza, non confrontandosi con questa solida motivazione, il ricorso è risultato privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame è un monito importante: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e specificità. Non è una terza istanza di giudizio sui fatti. L’insegnamento che se ne trae è che l’imputato che si vede negare le attenuanti generiche deve, nel suo eventuale ricorso, attaccare specificamente il ragionamento del giudice di merito, dimostrando perché è errato in diritto o manifestamente illogico. Limitarsi a riaffermare la propria posizione, senza smontare quella avversaria contenuta nella sentenza, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato il giudice di merito per negare le attenuanti generiche?
Per negare le attenuanti generiche, il giudice di merito ha valutato la personalità negativa del ricorrente, i suoi molteplici precedenti penali e le modalità della sua condotta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata un’assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1368 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1368 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 05/10/1980
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e della circostanza attenuante ex art 62, n. 4 cod. pen.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché son riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argom giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi d argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla m dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e in quanto afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogi motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 27628801; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame di merito, infatti, hanno dato conto delle ragioni del diniego concessione delle circostanze attenuanti generiche, valutando la negativa personalità del ricorrente, i molteplici precedenti penali e le modalità della condotta. Anche per il dini dell’attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., i giudicanti hanno motivatamente considerato il dann criminale nella sua globalità e i rilevanti effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
re estensore GLYPH
Il Presidente
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2024