Attenuanti Generiche: la Cassazione ribadisce i limiti del ricorso
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei temi più dibattuti nel diritto penale, poiché affida al giudice di merito un’ampia discrezionalità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce un chiaro esempio di come e perché un ricorso basato sulla loro negazione possa essere dichiarato inammissibile. Il caso analizzato riguarda un imputato condannato per evasione e danneggiamento del braccialetto elettronico, il cui appello è stato respinto in Cassazione per la genericità e la natura ripetitiva delle sue argomentazioni.
I Fatti del Processo
Un soggetto, già sottoposto a misura cautelare con braccialetto elettronico, veniva condannato per i reati di evasione e danneggiamento del dispositivo. La Corte d’Appello confermava la sua responsabilità, negando la concessione delle attenuanti generiche. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando proprio il mancato riconoscimento di tali circostanze a suo favore.
La Decisione della Cassazione sul diniego delle attenuanti generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che la doglianza (o ‘censura’) relativa al diniego delle attenuanti generiche era sia ‘reiterativa’ che ‘aspecifica’. In altre parole, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza introdurre nuovi elementi o profili di critica specifici contro la motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione su principi consolidati. In primo luogo, ha ricordato che le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice di merito. Quest’ultimo è tenuto a motivare la sua scelta, sia in caso di concessione che di diniego, ma il suo giudizio non può essere messo in discussione in sede di legittimità se non risulta palesemente illogico o arbitrario.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse ben motivata. La negazione delle attenuanti era giustificata dalla gravità del fatto e dall’assenza di elementi positivi documentati a favore dell’imputato. Il ricorso, non riuscendo a evidenziare un vizio logico o una carenza motivazionale nella sentenza di secondo grado, si è risolto in un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione del merito della questione.
Di conseguenza, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma che, per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche in Cassazione, non è sufficiente lamentarsi genericamente della decisione. È necessario, invece, dimostrare in modo specifico e puntuale che la motivazione del giudice di merito è viziata da illogicità manifesta, contraddittorietà o carenza. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti, senza l’allegazione di elementi concreti e positivi trascurati in precedenza, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Perché il ricorso sul diniego delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la censura era considerata reiterativa e aspecifica. L’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già valutate in appello, senza presentare nuovi elementi positivi e documentati a suo favore.
La concessione delle attenuanti generiche è un diritto dell’imputato?
No, la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato. Si tratta di una valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve essere motivata. Questa valutazione sfugge al controllo della Corte di Cassazione se non è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12571 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12571 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LENTINI il 19/10/1991
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
108/RG 37419
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in e delitto di evasione con danneggiamento del braccialetto elettronico;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche sia reiterati in quanto, come è noto, dette circostanze non costituiscono un diritto dell’imputato in assenza di elementi positivi non documentati e alla luce della gravità del fa comunque le statuizione relative al giudizio di applicazione implicano una v discrezionale tipìca del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità q frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente mot nella specie;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 marzo 2025