Attenuanti Generiche: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sulla corretta formulazione dei motivi d’appello, in particolare quando si richiede il riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: una richiesta generica e non supportata da elementi concreti non può essere accolta e, anzi, rende il ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea l’onere per la difesa di articolare le proprie istanze in modo dettagliato e circostanziato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per un reato fallimentare, specificamente previsto dall’art. 217, comma 2, della Legge Fallimentare. La Corte di Appello di Bologna aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta erronea motivazione della Corte d’Appello nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
Il Problema della Genericità del Motivo d’Appello
Il cuore della questione non risiede tanto nel merito della richiesta di una pena più mite, quanto nella forma con cui tale richiesta è stata avanzata. La Corte di Cassazione ha rilevato che il motivo di ricorso era inficiato da un vizio di origine. Il corrispondente motivo presentato in sede di appello era stato formulato in maniera eccessivamente vaga e generica. La difesa si era limitata a insistere per il riconoscimento delle attenuanti generiche senza, tuttavia, allegare alcun elemento specifico e positivamente valutabile a sostegno della propria istanza. In pratica, mancava qualsiasi argomentazione concreta che potesse giustificare una riduzione della pena basata sulla personalità dell’imputato o su altre circostanze del caso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di questa decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: un motivo di ricorso non può sanare un vizio di genericità che affliggeva già il motivo d’appello. Se l’atto di appello è generico, il successivo ricorso per cassazione che ne lamenta la mancata valutazione eredita la stessa inammissibilità. I giudici hanno spiegato che non è compito della Corte d’Appello, né tantomeno della Cassazione, andare alla ricerca di potenziali elementi a favore dell’imputato che la difesa non ha esplicitamente indicato e argomentato. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza serve da monito per la prassi legale: la richiesta di benefici come le attenuanti generiche non può essere una mera formula di stile. È indispensabile che la difesa articoli i motivi di impugnazione in modo specifico, dettagliato e supportato da elementi fattuali concreti. La genericità non solo indebolisce l’argomentazione, ma può portare a una declaratoria di inammissibilità, precludendo ogni possibilità di esame nel merito da parte del giudice. La specificità e la chiarezza sono, quindi, requisiti essenziali per garantire l’effettività del diritto di difesa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, era una semplice riproposizione di un motivo d’appello già affetto da ‘conclamata genericità’ e non supportato da alcun elemento concreto.
Cosa si intende per motivo d’appello ‘generico’ in questo contesto?
Significa che la difesa si era limitata a richiedere le attenuanti senza specificare alcun fatto, circostanza o elemento positivo (riguardante la condotta processuale, la personalità dell’imputato, ecc.) che il giudice avrebbe potuto valutare per concederle.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre alla conferma della condanna decisa nei gradi di merito, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12795 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12795 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BOLOGNA il 21/04/1974
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 4 giugno 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all’art. 217, comma 2, L.F. (fatto commess in Bologna il 17 gennaio 2017);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego d riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., è inammissibile in quanto sconta l’inammissibilità originaria, da conclamata genericità, del corrispondente motivo di appello, che si era limitato ad instare per il riconoscimento delle circostanze innominate senza allegare a sostegno alcun elemento positivamente valutabile;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il consigliere estensore
GLYPH
Presidente