Attenuanti Generiche: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso Troppo Generico
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale, un’area in cui il giudice di merito valuta la personalità dell’imputato e le circostanze del reato per calibrare la pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione procedurale: un ricorso che si limita a lamentare genericamente il mancato riconoscimento di tali attenuanti, senza contestare specificamente la logicità della decisione del giudice, è destinato all’inammissibilità. Analizziamo insieme questa pronuncia per capirne la portata.
I Fatti del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La difesa lamentava, tra le altre cose, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’articolo 62-bis del codice penale. Secondo il ricorrente, la corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato alcuni elementi a suo favore, come una confessione resa, e avrebbe dovuto applicare una pena più lieve.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nel nostro ordinamento: la valutazione circa la concessione o il diniego delle attenuanti generiche è un tipico “giudizio di fatto”, riservato alla competenza esclusiva del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ruolo della Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non manifestamente contraddittoria. Se questi requisiti sono rispettati, la decisione è insindacabile.
Le Motivazioni: Il Principio sulle Attenuanti Generiche
La Corte ha spiegato in modo chiaro le ragioni dell’inammissibilità. In primo luogo, i motivi del ricorso sono stati ritenuti eccessivamente generici. La difesa si era limitata a dolersi del mancato riconoscimento delle attenuanti senza però confutare in modo specifico il ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva logicamente motivato la sua decisione, evidenziando l’irrilevanza di una confessione resa quando i fatti erano già palesi e l’assenza di altri elementi positivi a favore dell’imputato.
In secondo luogo, la Cassazione ha ribadito che il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame e a confutare analiticamente ogni singolo elemento che la difesa indica come potenziale attenuante. È sufficiente che la sua motivazione si basi sulle ragioni preponderanti che hanno guidato la decisione, fornendo un quadro d’insieme logico e coerente. Tentare di ottenere in Cassazione una diversa valutazione di questi elementi, o la richiesta di una pena più mite, si traduce in una richiesta di “rivalutazione del merito”, inammissibile in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un importante principio per gli operatori del diritto: per avere successo in Cassazione, non basta lamentare un risultato sgradito. È necessario articolare censure specifiche, precise e puntuali, in grado di dimostrare un vizio logico o una violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso basato su doglianze generiche, che invita la Suprema Corte a una nuova e diversa valutazione dei fatti, non solo sarà respinto, ma comporterà anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso per il riconoscimento delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non contestavano specificamente la logicità della motivazione della Corte d’Appello. La Cassazione ha ritenuto che una semplice confessione, di fronte a fatti già evidenti, non fosse un elemento sufficiente a invalidare la decisione del giudice di merito.
La Corte di Cassazione può decidere se concedere o meno le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non entra nel merito della concessione delle attenuanti. Il suo compito è verificare che la decisione del giudice di primo o secondo grado sia basata su una motivazione logica e non contraddittoria. La valutazione delle circostanze di fatto è di competenza esclusiva dei giudici di merito.
Cosa comporta per l’imputato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12993 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12993 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 05/09/1990
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da COGNOME è inammissibile.
Ben motivato appare il diniego delle generiche anche a fronte della logi evidenziazione della irrilevanza di una confessione operata nel quadro dell’Eviden dei fatti, e della esclusione di elementi positivi oltre che della genericità aff del gravame sul punto, senza che vi sia stata confutazione al riguardo dalla i li Invero la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con mot vaz fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindac3ta i cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascu no dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (in termini, e Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 – 02 COGNOME; Cass., 5ez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768). Rivalutativa è la tesi circa la applicazione di pela lieve.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissit l’il! condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendi!.
Così deciso in Roma il 14.3.2025.