Attenuanti Generiche: i Limiti del Ricorso in Cassazione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del giudizio penale, in cui il giudice valuta la personalità dell’imputato e le circostanze del reato per adeguare la pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la valutazione del giudice di merito su questo punto è ampiamente discrezionale e può essere contestata in sede di legittimità solo entro limiti molto ristretti. Analizziamo insieme la decisione per capire quando un ricorso sul diniego delle attenuanti rischia di essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che, nel confermare la sua responsabilità penale, aveva escluso la concessione delle attenuanti generiche. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato alcuni elementi a suo favore e chiedendo, di fatto, una pena più mite.
Il ricorrente sosteneva che la sua posizione meritasse un trattamento sanzionatorio più benevolo, ma le sue argomentazioni si concentravano su una riconsiderazione degli elementi già valutati nei precedenti gradi di giudizio.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Valutazione del Giudice
La Corte di Cassazione ha subito chiarito che il ricorso era inammissibile. Il punto centrale della questione riguarda la natura del giudizio sulle attenuanti generiche. La legge conferisce al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) un ampio potere discrezionale nel riconoscere o negare tali circostanze. Questo giudizio si basa su una valutazione complessiva dei fatti, della gravità del reato, dei precedenti penali e della condotta dell’imputato.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti valorizzando i precedenti penali del ricorrente e la piena consapevolezza degli obblighi violati. Secondo la Cassazione, questa motivazione è sufficiente, congrua e non contraddittoria.
La Differenza tra Giudizio di Fatto e Giudizio di Legittimità
È cruciale comprendere che la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, un ricorso che si limita a proporre una diversa lettura dei fatti, senza individuare un vizio specifico nella motivazione (come una contraddizione palese o una manifesta illogicità), viene considerato “rivalutativo” e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso basandosi su principi giurisprudenziali consolidati. In primo luogo, ha affermato che la sussistenza delle circostanze attenuanti è oggetto di un giudizio di fatto. Il giudice può escluderle basando la sua decisione anche solo sulle ragioni che ritiene preponderanti, senza dover analiticamente confutare ogni singolo elemento favorevole prospettato dalla difesa. Ciò che conta è che la motivazione sia coerente e non viziata.
In secondo luogo, la Corte ha etichettato la tesi del ricorrente come “puramente rivalutativa”. Chiedere l’applicazione di una pena più lieve o contestare la valutazione del giudice sulla personalità dell’imputato equivale a chiedere alla Cassazione di sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, un’operazione che le è preclusa. L’invocazione di una “pena più mite”, si legge nell’ordinanza, è lontana dal denunciare un vizio rilevante ai fini del giudizio di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento granitico: per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche in Cassazione, non basta essere in disaccordo con la valutazione del giudice. È necessario dimostrare che la motivazione della sentenza impugnata è affetta da un vizio logico o giuridico grave e riconoscibile. In assenza di tali vizi, il ricorso si risolve in un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione del merito. La decisione ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, a testimonianza delle conseguenze negative di un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Quando il giudice può negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche con una motivazione fondata sulle ragioni che ritiene preponderanti, come precedenti penali o la consapevolezza degli obblighi violati. Non è tenuto a confutare specificamente ogni singolo elemento favorevole indicato dalla difesa, se la sua valutazione complessiva è negativa e logicamente argomentata.
È possibile contestare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se si riesce a dimostrare un vizio di legittimità nella motivazione della sentenza, come una palese illogicità o contraddittorietà. Non è possibile chiedere alla Cassazione di riconsiderare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “rivalutativo” e quindi inammissibile?
Significa che il motivo non denuncia una violazione di legge o un vizio logico della motivazione, ma si limita a proporre una diversa interpretazione delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice di merito, chiedendo di fatto un nuovo giudizio sul caso. Questa attività è preclusa alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12997 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12997 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 22/10/1994
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da COGNOME NOME è inammissibile.
Il ricorso non si confronta con la sentenza che esclude ai fini della pena e delle attenuanti generiche, elementi positivi, valorizza precedenti penali e la consapevolezza degli obblighi, gravanti sul ricorrente e comunque e violati :Invero la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bi5 è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con moti’mzione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la ;tessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sinclac:3ta in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciasc1J110 dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (in termini, ex multi Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 – 02 COGNOME; Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768). Rivalutativa è la tesi circa la applicazione di pena più lieve. Puramente rivalutativa, lontana dall’intaccare la motivazione sub specie di vizi rilevanti, è l’invocazione di una pena più mite.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibili!, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so Ti ria di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen:11: .
Così deciso in Roma il 14.3.2025.