Attenuanti Generiche: Non Bastano Motivi Generici per Scontare la Pena
L’ottenimento delle attenuanti generiche è un momento cruciale nel processo penale, poiché può portare a una significativa riduzione della pena. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e richiede una motivazione solida e specifica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che un ricorso basato su doglianze generiche e privo di elementi positivi concreti è destinato all’inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso analizzato ha origine da una condanna per reati legati agli stupefacenti, confermata dalla Corte d’Appello di Brescia. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha presentato ricorso per cassazione tramite il suo difensore. L’obiettivo principale del ricorso era ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, che la Corte d’Appello aveva negato.
L’Impugnazione e i Motivi del Ricorso
Nel suo ricorso, l’imputato lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello nel negare le attenuanti. La difesa sosteneva che il giudice di secondo grado non avesse adeguatamente valutato gli elementi a favore dell’imputato, meritando quindi una riconsiderazione da parte della Suprema Corte.
Le motivazioni della Corte di Cassazione sul diniego delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella natura della doglianza presentata: era non specifica e non si confrontava adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Il Collegio ha osservato che la Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato il perché del diniego: l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato. In particolare, la confessione resa non era stata considerata ‘piena’ e mancava la prova di un versamento risarcitorio di 2.000 euro.
La Suprema Corte ha ribadito un principio di diritto fondamentale: la concessione delle attenuanti generiche deve fondarsi sull’accertamento di situazioni concrete e idonee a giustificare un trattamento di ‘speciale benevolenza’. Non è sufficiente l’assenza di elementi negativi; sono necessari elementi positivi che il giudice deve valutare. In questo caso, non solo mancavano tali elementi, ma il ricorso stesso non ne allegava alcuno, limitandosi a una critica generica della decisione precedente. La motivazione della Corte d’Appello, pertanto, è stata ritenuta non censurabile in sede di legittimità.
Le conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente, in linea con l’art. 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, citando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), la Corte ha stabilito che non vi erano elementi per ritenere che l’imputato avesse proposto il ricorso ‘senza versare in colpa’. Di conseguenza, è stato condannato anche al pagamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza sottolinea l’importanza di redigere ricorsi specifici, dettagliati e fondati su elementi concreti, specialmente quando si richiede un beneficio come le attenuanti generiche. Una difesa basata su critiche vaghe non solo è inefficace ma espone il proprio assistito a ulteriori sanzioni economiche.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché basato su una doglianza generica, che non si confrontava in modo specifico con le motivazioni della sentenza impugnata e non forniva elementi concreti a sostegno della richiesta.
Quali sono i requisiti per ottenere le attenuanti generiche secondo la Corte?
La concessione delle attenuanti generiche richiede l’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza. Non basta l’assenza di elementi negativi, ma occorrono elementi positivi di valutazione, che nel caso di specie (confessione non piena e assenza di prova di versamento) non sono stati riscontrati.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13081 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13081 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI 04MQ92W) nato il 28/08/1986
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tritunale di Bergamo con la quale NOME COGNOME era stato condannato per il reato di cui a l’art. 73 comma 4 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
– Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ric)rso per cassazione, deducendo la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in reldzione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod.pei .
– Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non spec fica che non si confronta con la sentenza impugnata.
Rileva il Collegio che il giudice dell’impugnazione ha motivato la -nancata concessione in ragione dell’assenza di elementi positivi per concederle in presen2a di una confessione non piena e in assenza di prova del versamento della somma di C 2.000,00. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d’appello si è attenuta al principic iii di secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale beniwolenza in favore dell’imputato e sulla scorta di tali principi, in assenza di elementi poi;iti concederle, con motivazione non censurabile in questa sede ha negato la mitiga.,:ione del trattamento sanzionatorio, in un contesto nel quale neppure allega elementi ip )sitivi d valutazione.
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto cc ito della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fal.tispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso sem.i: versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla dedaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/03/2025
Il Presidente