Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13081 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13081 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tritunale di Bergamo con la quale NOME era stato condannato per il reato di cui a l’art. 73 comma 4 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
– Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ric)rso per cassazione, deducendo la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in reldzione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod.pei .
– Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non spec fica che non si confronta con la sentenza impugnata.
Rileva il Collegio che il giudice dell’impugnazione ha motivato la -nancata concessione in ragione dell’assenza di elementi positivi per concederle in presen2a di una confessione non piena e in assenza di prova del versamento della somma di C 2.000,00. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d’appello si è attenuta al principic iii di secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale beniwolenza in favore dell’imputato e sulla scorta di tali principi, in assenza di elementi poi;iti concederle, con motivazione non censurabile in questa sede ha negato la mitiga.,:ione del trattamento sanzionatorio, in un contesto nel quale neppure allega elementi ip )sitivi d valutazione.
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto cc ito della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fal.tispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso sem.i: versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla dedaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/03/2025
Il Presidente