Attenuanti Generiche: la Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione sui requisiti di ammissibilità del ricorso e, in particolare, sulla motivazione richiesta per il diniego delle attenuanti generiche. Questo provvedimento sottolinea come la genericità e la ripetitività dei motivi di ricorso costituiscano un ostacolo insormontabile all’analisi di merito da parte della Suprema Corte, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Il caso: dalla rapina al ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di rapina. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato due principali motivi di doglianza: in primo luogo, chiedeva la riqualificazione del reato da rapina a furto con strappo (art. 624-bis c.p.), sostenendo la mancanza degli elementi costitutivi della rapina; in secondo luogo, contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenendo ingiustificata la decisione dei giudici di merito.
L’analisi della Corte sui motivi di ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato distintamente i motivi proposti, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per entrambi, sebbene per ragioni diverse.
La genericità del motivo sulla riqualificazione del reato
Il primo motivo, relativo alla richiesta di riqualificare il fatto, è stato giudicato totalmente generico, assertivo e ripetitivo. La Corte ha evidenziato come il ricorso non presentasse una critica legittima e specifica alla sentenza impugnata, ma si limitasse a riproporre argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. In particolare, la Corte d’Appello aveva ampiamente motivato sull’effetto intimidatorio generato nella vittima dal brandire un coltello, gesto ritenuto idoneo a vincere la resistenza della persona offesa e a configurare, quindi, il delitto di rapina.
Il diniego delle attenuanti generiche e la sua motivazione
Il secondo motivo, pur non essendo totalmente privo di specificità, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha confermato la correttezza della motivazione della Corte d’Appello che aveva negato le attenuanti generiche. La Suprema Corte ha richiamato il suo costante orientamento, secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati in materia di ammissibilità del ricorso e di valutazione delle circostanze del reato. La Corte ha ribadito che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata, evidenziando vizi di legittimità e non semplicemente riproponendo una diversa lettura del quadro probatorio.
Per quanto riguarda le attenuanti generiche, l’ordinanza riafferma un principio fondamentale: è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri. In questo caso, la motivazione della sentenza di secondo grado è stata considerata esente da illogicità manifeste, rendendo il ricorso sul punto infondato.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima è che la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’attenta e specifica critica alla sentenza impugnata; la mera riproposizione di argomenti già vagliati è destinata all’insuccesso. La seconda lezione riguarda la strategia difensiva sulla richiesta di attenuanti generiche: è cruciale fornire al giudice elementi concreti e decisivi che possano giustificarne la concessione, poiché una motivazione di diniego, anche se sintetica ma basata su elementi rilevanti, è difficilmente censurabile in sede di legittimità. La decisione conferma la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione complessiva del fatto e della personalità dell’imputato, un potere che trova un limite solo nella manifesta illogicità della motivazione.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il primo motivo, relativo alla riqualificazione del reato, era totalmente generico, assertivo e ripetitivo, mentre il secondo motivo, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché la Corte d’Appello ha fornito una motivazione ritenuta esente da evidenti illogicità. La Cassazione ha confermato che tale valutazione è corretta e ben motivata.
Cosa stabilisce la Corte riguardo la motivazione per il diniego delle attenuanti generiche?
La Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è obbligato a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10537 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10537 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 29/02/2000
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione del delitto di rapina ascritto all’odierno ricorrente in quello di all’art. 624-bis cod. pen., è totalmente generico, assertivo e ripetitivo, privo quind di qualsivoglia valenza di critica di legittimità avverso la sentenza impugnata;
considerato che il secondo motivo di ricorso poh è privo di specificità a fronte della lineare e congrua motivazione a pag. 7 della sentenza impugnata ove si sottolinea l’effetto intimidatorio generato nella vittima dal brandire coltello, gesto ritenuto idoneo a vincere la resistenza di quest’ultima;
osservato che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.