Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione o il loro diniego sono spesso oggetto di ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare la decisione del giudice di merito, sottolineando il principio della discrezionalità.
I Fatti del Caso: Dal Tribunale alla Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Livorno, successivamente parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Firenze. La Corte d’Appello, pur confermando la colpevolezza dell’imputato, aveva riconosciuto una circostanza attenuante specifica (quella del danno di speciale tenuità, ex art. 62, n. 4 c.p.), ma l’aveva considerata equivalente alle aggravanti contestate, senza concedere le attenuanti generiche.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’unica violazione: la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con cui la Corte d’Appello aveva negato la concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo un principio cardine in materia di trattamento sanzionatorio.
Il Principio della Discrezionalità Giudiziale
La Corte ha ribadito che la determinazione della pena, inclusa la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non è assoluto, ma è molto ampio e permette al giudice di soppesare tutti gli elementi emersi durante il processo per calibrare la sanzione più adeguata al caso concreto.
Quando è Possibile Impugnare il Diniego?
Il sindacato della Corte di Cassazione su tale valutazione è estremamente limitato. Non è possibile presentare un ricorso semplicemente perché non si è d’accordo con la decisione del giudice. L’impugnazione è ammissibile solo in due specifiche ipotesi:
1. Decisione arbitraria: Quando la scelta del giudice appare priva di qualsiasi giustificazione logica.
2. Motivazione manifestamente illogica: Quando il ragionamento seguito dal giudice per negare le attenuanti presenta vizi logici evidenti e macroscopici.
Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello non rientrasse in nessuna di queste due categorie, rendendo di fatto il ricorso inattaccabile.
Le Motivazioni
Il fulcro della motivazione della Corte di Cassazione risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze impugnate. La valutazione se un imputato meriti o meno le attenuanti generiche è una questione di merito, profondamente legata all’analisi dei fatti e della personalità dell’imputato, attività che spetta esclusivamente ai giudici dei primi due gradi di giudizio. Interferire con questa valutazione, in assenza di vizi palesi, significherebbe invadere la sfera di competenza del giudice di merito, snaturando il ruolo della Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: contestare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche è una strategia processuale complessa e dall’esito incerto. Per avere successo, non è sufficiente sostenere che l’imputato meritasse un trattamento più favorevole. È invece indispensabile individuare e dimostrare un vizio grave e manifesto nel percorso argomentativo seguito dal giudice che ha emesso la sentenza. In assenza di una tale prova, il ricorso sarà quasi certamente dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione se il giudice nega le attenuanti generiche?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammissibile solo se si dimostra che la decisione del giudice è frutto di arbitrio o basata su una motivazione manifestamente illogica.
Cosa significa che la valutazione delle attenuanti è “discrezionale”?
Significa che il giudice di merito ha un ampio potere di valutazione, basato sugli elementi del processo, per decidere se concedere o meno le attenuanti. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice, a meno che non sia palesemente viziata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale è dichiarato inammissibile, l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso per un importo di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11000 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11000 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 14/12/1974
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia resa al 13/09/2018 dal Tribunale di Livorno, per aver riconosciuto la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato in ordine al reato ascritto.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Mancanza e/o illogicità manifesta della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche) è inammissibile perché, essendo la determinazione del trattamento sanzionatorio naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, essa risulta incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 2 e 3 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore