Attenuanti Generiche: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso con Motivazione Logica
La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice di merito. Tuttavia, questa discrezionalità non è assoluta e deve essere esercitata attraverso una motivazione adeguata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini entro cui la decisione del giudice sul punto può essere contestata in sede di legittimità, confermando un principio consolidato: se la motivazione è logica e coerente, il ricorso è destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato in concorso, emessa dal Tribunale di Alessandria. La Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma, aveva rideterminato la pena inflitta a un imputato a due anni e dieci giorni di reclusione, oltre a una multa.
Contro questa decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Il fulcro del ricorso non era la ricostruzione dei fatti o la colpevolezza in sé, ma un aspetto specifico della determinazione della pena: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
Il Motivo del Ricorso e le Attenuanti Generiche
L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa era il vizio di motivazione. In pratica, si sosteneva che la Corte d’Appello non avesse spiegato in modo sufficiente e corretto le ragioni per cui aveva deciso di non concedere all’imputato il beneficio delle attenuanti generiche. Queste circostanze, come noto, permettono al giudice di diminuire la pena tenendo conto di aspetti del caso concreto non previsti da specifiche attenuanti, come il comportamento processuale, la personalità dell’imputato o la lieve entità del danno.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè se l’imputato meritasse o meno le attenuanti), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che il motivo addotto dal ricorrente non era proponibile in quella sede.
L’esito del giudizio ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e versare una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, una conseguenza diretta e prevista dalla legge per i ricorsi ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni: Il Giudizio di Legittimità sulle Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione risiede nella natura del giudizio di Cassazione. La Corte Suprema è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione delle sentenze sia logica, coerente e non contraddittoria.
Nel caso delle attenuanti generiche, la valutazione sulla loro concessione è un tipico giudizio di merito, affidato al prudente apprezzamento del giudice. La Cassazione ha ribadito che, una volta che il giudice di merito ha fornito una motivazione per negare le attenuanti, questa decisione diventa insindacabile in sede di legittimità, a patto che tale motivazione sia immune da vizi logici evidenti.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello di Torino fosse “priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali”. In altre parole, il giudice di secondo grado aveva spiegato in modo razionale e adeguato perché non riteneva di concedere il beneficio, e tanto basta per superare il vaglio di legittimità. La Cassazione ha richiamato un suo precedente consolidato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008) per rafforzare questo principio.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: contestare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche è un’impresa ardua. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione del giudice di merito; è necessario dimostrare un vero e proprio “vizio di motivazione”, come una palese illogicità o una contraddizione insanabile nel ragionamento del giudice. In assenza di tali difetti, il ricorso non solo verrà respinto, ma sarà dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie. Questa decisione riafferma la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, consolidando la discrezionalità motivata del giudice nel determinare la pena.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se si dimostra che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente. Non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti che hanno portato a negarle.
Cosa succede se il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto logica la motivazione del giudice d’appello in questo caso?
La Corte ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello era priva di vizi logici e coerente con le prove emerse nel processo. Pertanto, essendo una valutazione di merito ben argomentata, non poteva essere riesaminata in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11040 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11040 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 10/09/1999
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 28 maggio 2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Alessandria del 29 marzo 2022, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME nella misura di anni due, giorni dieci di reclusione ed euro 183,00 di multa in ordine a reati ex artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 7 della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare i riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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