Circostanze Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’ottenimento delle circostanze attenuanti generiche rappresenta un aspetto cruciale nel processo penale, potendo incidere significativamente sulla determinazione della pena. Tuttavia, la loro richiesta in sede di legittimità deve seguire canoni di specificità e critica argomentata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che un ricorso basato su motivi vaghi e ripetitivi è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una vicenda giudiziaria complessa. L’imputato era stato condannato in primo grado dal G.u.p. del Tribunale per i reati di omicidio colposo e omissione di soccorso stradale, commessi nel gennaio 2020. Successivamente, la Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, aveva assolto l’imputato da una delle accuse di omissione di soccorso, confermando nel resto la condanna ma rideterminando in meglio il trattamento sanzionatorio.
Nonostante la riduzione della pena, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso e le Circostanze Attenuanti Generiche
Il fulcro del ricorso verteva sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non concedere tale beneficio, che avrebbe comportato un’ulteriore diminuzione della pena inflitta.
Questa tipologia di attenuanti non è legata a specifiche condizioni previste dalla legge, ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che deve tener conto di tutti gli elementi positivi emersi a favore dell’imputato. È proprio la natura discrezionale di questa valutazione a rendere particolarmente ardua la contestazione in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo i giudici, la motivazione della Corte d’Appello sul punto era appropriata, logica e priva di vizi giuridici.
Il ricorso dell’imputato, invece, è stato giudicato carente sotto diversi profili:
1. Vaghezza e Genericità: Le argomentazioni presentate erano state ritenute troppo generiche, non riuscendo a individuare un errore specifico nel ragionamento dei giudici di merito.
2. Mancanza di Critica Specifica: Il ricorso non svolgeva una vera e propria critica argomentata contro la sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre doglianze già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
3. Funzione del Ricorso in Cassazione: La Corte ha ribadito un principio consolidato: il ricorso non può essere una semplice riproposizione di censure, ma deve assolvere alla funzione di una critica puntuale e argomentata avverso la decisione che si intende contestare.
In sostanza, non basta lamentare il mancato riconoscimento delle attenuanti; è necessario dimostrare, con argomenti specifici, perché la decisione del giudice di merito sia illogica o giuridicamente errata. Poiché il ricorso non ha soddisfatto tali requisiti, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame offre un importante monito per la redazione dei ricorsi in Cassazione, specialmente quando si contestano valutazioni discrezionali del giudice come quelle sulle circostanze attenuanti generiche. Un ricorso per essere ammissibile deve andare oltre la mera doglianza e costruire una critica strutturata, logica e puntuale della sentenza impugnata. In mancanza, non solo non si otterrà il risultato sperato, ma si andrà incontro alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Perché la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso sulle circostanze attenuanti generiche?
La Corte non è entrata nel merito della concessione delle attenuanti, ma ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è che i motivi presentati erano vaghi, non specifici e si limitavano a ripetere argomenti già esaminati e respinti dai giudici di merito, senza formulare una critica puntuale e argomentata contro la decisione della Corte d’Appello.
Cosa significa che un ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che il ricorso appare, a una prima analisi, palesemente privo di qualsiasi fondamento giuridico o logico. Le argomentazioni sono così deboli o irrilevanti da non richiedere un esame approfondito, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, come nel caso di specie, viene condannato al versamento di una somma di denaro (qui fissata in tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a meno che non dimostri di non avere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11052 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11052 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PAGANI il 26/08/1961
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Salerno il 29 febbraio 2024, in parziale riforma della decisione, appellata dall’imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Nocera Inferiore il 5 maggio 2023, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di omicidio colposo e di omissione di soccorso stradale, fatti commessi entrambi il 23 gennaio 2020, invece, ha assolto l’imputato dall’accusa di omissione di soccorso, mentre ha confermato la condanna nel resto, rideterminando in conseguenza in melius il trattamento sanzionatorio.
L’imputato si affida ad un unico motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti la pronunzia è corredata (alle pp. 4-5) da appropriata motivazione, immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Le doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata.
Il trattamento punitivo risulta sorretto da motivazione non illogica e non incongrua.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/12/2024.