Attenuanti Generiche e Ricorso in Cassazione: i Limiti della Valutazione del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale, consentendogli di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la decisione di concederle o negarle deve essere adeguatamente motivata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui un ricorso avverso tale diniego può essere considerato ammissibile, ribadendo principi consolidati in materia.
I Fatti del Caso: il Diniego delle Attenuanti e il Ricorso
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato lamentava due aspetti principali: la mancata concessione delle attenuanti generiche e una quantificazione della pena ritenuta eccessiva. A suo avviso, la motivazione dei giudici di merito era carente su entrambi i punti.
La difesa sosteneva che non fossero stati presi in considerazione elementi favorevoli all’imputato, che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo generico e manifestamente infondato. La decisione si basa su due pilastri fondamentali della giurisprudenza di legittimità.
Genericità e Manifesta Infondatezza del Ricorso
In primo luogo, la Corte ha sottolineato che i giudici di merito avevano fornito una motivazione chiara e sufficiente per negare le attenuanti generiche. In particolare, avevano dato rilievo a un elemento specifico e decisivo: la recidiva specifica infraquinquennale dell’imputato. Questo precedente penale, specifico e recente, è stato considerato un elemento giustificativo sia per il diniego delle attenuanti sia per uno scostamento della pena dal minimo edittale.
Secondo la Cassazione, il giudice non è obbligato a esaminare e confutare ogni singolo elemento addotto dalla difesa, ma è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli aspetti ritenuti decisivi. La presenza di una motivazione logica e fondata sulla recidiva rende il ricorso, che non si confronta specificamente con essa, generico e inammissibile.
I Limiti del Giudizio di Cassazione sulla Pena
In secondo luogo, la Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di cassazione non è una terza istanza di merito. La valutazione sulla congruità della pena è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. La Cassazione può intervenire solo se la determinazione della pena appare frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, cosa che nel caso di specie non è stata ravvisata.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, si ribadisce che il giudice di merito ha un ampio potere discrezionale e la sua decisione è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata. La valorizzazione di elementi negativi, come la recidiva, è sufficiente a sorreggere il diniego, anche in presenza di elementi positivi sollevati dalla difesa. L’importante è che la scelta del giudice non sia arbitraria ma ancorata a dati fattuali concreti.
Sulla quantificazione della pena, la Corte riafferma che il suo ruolo è quello di garante della legalità e della corretta applicazione della legge, non di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione equitativa della sanzione. Un ricorso che si limita a contestare l’entità della pena senza dimostrare una palese illogicità nella motivazione è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. Chi intende ricorrere in Cassazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve formulare censure specifiche, dimostrando non la mera opinabilità della scelta del giudice, ma un vizio logico o una carenza motivazionale grave. Non è sufficiente elencare elementi a proprio favore, ma occorre spiegare perché la motivazione del giudice di merito sia illegittima o illogica, soprattutto quando si fonda su elementi ostativi concreti come la recidiva.
In conclusione, la decisione conferma la rigidità dei criteri di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, specialmente quando questi vertono su valutazioni discrezionali del giudice di merito. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende funge da ulteriore deterrente contro ricorsi pretestuosi o privi di fondamento giuridico.
Quando un ricorso per il diniego delle attenuanti generiche è considerato inammissibile?
Un ricorso è considerato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza quando i giudici di merito hanno già fornito una motivazione logica e sufficiente per la loro decisione, ad esempio basandola sulla recidiva specifica dell’imputato, e il ricorso non contesta specificamente tale motivazione.
Il giudice deve considerare tutti gli argomenti della difesa per concedere le attenuanti generiche?
No, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, e la sua valutazione fa sì che tutti gli altri elementi si considerino disattesi o superati.
La Corte di Cassazione può modificare la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione della congruità della pena. Può intervenire solo se la determinazione della pena risulta frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1501 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1501 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 29/06/1998
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME pE nidi – els con i quali si contesta l’omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generi( he e su quantificazione della pena, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza ai fronte della motivazione resa dai giudici di merito, che hanno attribuito rilievo alla recici va spe infraquinquennale, quale elemento giustificativo del diniego delle attenuanti gen& iche e del scostamento della pena dal minimo edittale;
considerato, infatti, che in merito al riconoscimento delle attenuanti generic le il gi di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti calle pa rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenu i comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509) e che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad un nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutt) -come n caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del :2/02/20 Del COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; SeZ 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con «mseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .() tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
estensore GLYPH Il consigli
III Presidnjt