Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma la Decisione Basata su Precedenti e Condotta
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i limiti entro cui un ricorso su questo tema può essere considerato ammissibile, sottolineando l’importanza di una valutazione complessiva dell’imputato. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un individuo, dopo aver ricevuto una condanna dalla Corte di Appello di Salerno, ha presentato ricorso in Cassazione. Il motivo principale del ricorso era incentrato sulla presunta erroneità della decisione dei giudici di merito di non concedergli le circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe motivato adeguatamente il diniego, violando la legge.
La Decisione della Corte di Cassazione e le attenuanti generiche
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il motivo di ricorso non solo era manifestamente infondato, ma anche meramente riproduttivo di una questione che la Corte di Appello aveva già affrontato e respinto con motivazioni adeguate. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. La Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale. Per negare le attenuanti generiche, i giudici di secondo grado avevano valorizzato elementi specifici e pertinenti, quali i precedenti penali dell’imputato e la sua condotta complessiva. Questi fattori, secondo la Corte d’Appello, delineavano un profilo non meritevole del beneficio della riduzione di pena.
La Cassazione ha evidenziato che il ricorso non introduceva nuovi argomenti o critiche specifiche alla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Si limitava, invece, a ripetere le stesse doglianze già esaminate e rigettate. Tale approccio rende il ricorso manifestamente infondato, poiché non attacca un vizio reale della sentenza, ma cerca di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce che la concessione o il diniego delle attenuanti generiche è una valutazione di merito ampiamente discrezionale, che può essere censurata in Cassazione solo in caso di motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o assente. In secondo luogo, evidenzia le conseguenze di un ricorso inammissibile: non solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori oneri economici a carico del ricorrente. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di presentare ricorsi solidamente fondati su vizi di legittimità concreti, evitando di riproporre sterilmente questioni già adeguatamente risolte nei precedenti gradi di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e riproduttivo di una questione già adeguatamente confutata dalla Corte di Appello, senza presentare nuovi vizi di legittimità.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali e la condotta complessiva dell’imputato, ritenendo che non sussistessero elementi favorevoli per la loro concessione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9851 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9851 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 29/07/1982
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di leg in ordine all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato e riproduttivo di questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che valorizzando i precedenti penali e la condotta, ha ritenuto insussistenti elementi favorevoli p loro concessione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025.