Attenuanti generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema delle attenuanti generiche e dei limiti di sindacabilità in sede di legittimità, confermando un principio consolidato: il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle medesime censure già valutate e respinte nei gradi di merito. L’ordinanza offre spunti importanti sulla valutazione della motivazione del giudice e sui requisiti per l’ammissibilità del ricorso.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna inflitta dalla Corte d’Appello a due soggetti, accusati di aver fornito l’abitazione in cui un latitante si nascondeva per sfuggire all’esecuzione di un ordine di carcerazione. Avverso tale sentenza, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: l’errata valutazione delle prove e, soprattutto, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo delle Attenuanti Generiche
I ricorrenti basavano la loro difesa su due pilastri. Il primo, di natura fattuale, contestava la ricostruzione operata dalla Corte d’Appello. Il secondo, di natura giuridica, si concentrava sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. In particolare, la difesa di uno degli imputati riteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato il diniego, mentre la difesa dell’altro sosteneva che non fosse stata valorizzata la sua collaborazione in relazione alla scoperta di un allaccio abusivo di energia elettrica.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. I giudici hanno ritenuto che il primo motivo di ricorso fosse una ‘pedissequa riproduzione’ delle censure già adeguatamente confutate dalla Corte d’Appello. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha stabilito che la motivazione della sentenza impugnata era logica, coerente e sufficiente a giustificare il diniego.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
L’ordinanza chiarisce in modo puntuale le ragioni dell’inammissibilità. In primo luogo, la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riesaminare i fatti. Un ricorso che si limita a criticare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, senza individuare un vizio di legge o una manifesta illogicità della motivazione, è destinato all’insuccesso.
In secondo luogo, e con specifico riferimento alle attenuanti generiche, la Corte ha evidenziato come la decisione del giudice di merito fosse ben argomentata. Per un imputato, il diniego era fondato sulla gravità della condotta e sul suo profilo personologico. Per l’altro, i giudici hanno spiegato che la sua presunta collaborazione su un fatto secondario (l’allaccio elettrico) era irrilevante rispetto alla gravità del reato principale e alla luce dei suoi precedenti penali. La Corte ha inoltre sottolineato un aspetto interessante: la motivazione che escludeva le attenuanti per un imputato rafforzava implicitamente le ragioni del diniego anche per l’altro, creando un quadro argomentativo complessivamente solido.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia ribadisce che la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il suo giudizio può essere censurato in Cassazione solo se la motivazione è totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria. Non è sufficiente che la difesa prospetti una diversa e, a suo parere, più adeguata valutazione degli elementi emersi. La decisione, inoltre, conferma che i ricorsi ‘fotocopia’, che non si confrontano criticamente con le ragioni della sentenza impugnata ma si limitano a riproporre le stesse argomentazioni, non superano il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte. Infine, si stabilisce che la condanna per i ricorrenti include il pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, da un lato, si limitava a riproporre le stesse censure già adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello e, dall’altro, contestava una decisione, come quella sul diniego delle attenuanti generiche, che era supportata da una motivazione logica e congrua.
La collaborazione su un aspetto secondario può garantire le attenuanti generiche?
No, secondo questa ordinanza, la collaborazione su un aspetto marginale (come la scoperta di un allaccio abusivo di energia) può essere considerata irrilevante dal giudice se confrontata con la gravità del reato principale e i precedenti penali dell’imputato.
Cosa valuta la Corte di Cassazione in merito alle attenuanti generiche?
La Corte di Cassazione non decide nel merito se le attenuanti debbano essere concesse, ma controlla solo che la decisione del giudice precedente sia basata su una motivazione esistente, logica e non contraddittoria. Il suo è un controllo di legittimità, non di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9854 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9854 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CERIGNOLA il 16/06/1971 COGNOME nato a CERIGNOLA il 17/01/1991
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e la memoria del difensore in favore di COGNOME Michele specie quanto ad omessa motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi costituisce pedissequa riproduzione di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha correttamente rappresentato, analizzandoli dapprima singolarmente e, in seguito, complessivamente, gli elementi logici che hanno portato a ritenere che i COGNOME avessero fornito l’abitazione in cui il latitan nascondeva per sfuggire all’esecuzione dell’ordine di esecuzione;
rilevato che analogo limite incontra la censura in ordine alla mancata concessione dell attenuanti generiche in favore di COGNOME NOME, avendo la decisione valorizzato la gravità della condotta ed il profilo personologico del ricorrente;
che manifestamente infondata risulta la dedotta mancata motivazione in ordine alle attenuanti generiche chiaramente esposta là dove (pag. 7), immediatamente dopo aver confermato la sussistenza dei presupposti per la contestata recidiva, fa espresso riferimento al irrilevanza della collaborazione fornita da NOME COGNOME in ordine alla scoperta dell’allacci energia elettrica (aspetto non a caso corrispondente al profilo che la difesa, nel motivo di app intendeva valorizzare in favore di COGNOME NOME per la concessione delle circostanze attenuanti) ed alla complessiva adeguatezza della pena per come determinata anche alla luce dei precedenti penali; tale circostanza è resa palese allorché, passando ad analizzare le ragio dell’esclusione delle circostanze attenuanti generiche in favore di NOME COGNOME afferma: “per le attenuanti generiche non vi sono affatto adeguati elementi positivi neppure per posizione di COGNOME NOME“, sintagma che implica come le ragioni in precedenza enunciate fossero tese proprio a giustificare il diniego delle invocate circostanze in favore dell’altro i (COGNOME Michele);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025.