Attenuanti Generiche Negate: La Cassazione e il Peso dei Precedenti Penali
L’ordinanza in esame offre un chiaro spunto di riflessione sul tema delle attenuanti generiche e sui criteri che ne governano la concessione o il diniego. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha confermato come un passato criminale denso e significativo possa legittimamente precludere l’accesso a questo beneficio, delineando i confini della discrezionalità del giudice di merito.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per cassazione. Il fulcro della sua doglianza risiedeva nel mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, beneficio che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena. Secondo la tesi difensiva, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni del suo diniego.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda processuale, ma si concentra sulla correttezza giuridica e logica della sentenza impugnata. Secondo gli Ermellini, il ricorso era manifestamente infondato, poiché la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione più che adeguata per la sua scelta.
Le Motivazioni: Il Ruolo dei Precedenti Penali nelle attenuanti generiche
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. La Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale negando le attenuanti generiche. La motivazione fornita dal giudice di secondo grado era infatti solida e ben ancorata ai fatti: il diniego si basava sui “numerosi precedenti specifici” e sulle “ulteriori condanne per evasione e tentato omicidio” a carico dell’imputato.
Questa valutazione sottolinea un principio fondamentale: le attenuanti non sono un diritto automatico dell’imputato, ma una concessione che il giudice deve valutare caso per caso. Un curriculum criminale di particolare gravità, caratterizzato non solo dalla reiterazione di reati della stessa indole (precedenti specifici) ma anche dalla commissione di delitti di allarme sociale come il tentato omicidio, è un elemento che dipinge un quadro di personalità non meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce che la valutazione del giudice di merito sulla concessione delle attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità, a patto che sia sorretta da una motivazione logica, coerente e non contraddittoria. La presenza di un passato criminale significativo non è un dettaglio trascurabile, ma un fattore preponderante che può, e in casi come questo deve, orientare la decisione del giudice verso il rigore. La pronuncia, inoltre, comporta per il ricorrente non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della palese infondatezza del suo gravame.
È possibile ottenere le attenuanti generiche anche se si hanno precedenti penali?
La sentenza chiarisce che la presenza di numerosi precedenti specifici e condanne per reati gravi, come evasione e tentato omicidio, costituisce una valida e adeguata motivazione per il giudice per negare la concessione delle attenuanti generiche.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse giustificato in modo adeguato e corretto il diniego delle attenuanti, basandosi sui gravi e numerosi precedenti penali dell’imputato, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6123 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6123 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il 07/08/1990
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi adduce, la Corte di appello ha adeguatamente giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche evidenziando i numerosi precedenti specifici e le ulteriori condanne per evasione e tentato omicidio;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurPnila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
Il Consiglie e estensore
Pre’s.jente