Attenuanti Generiche: La Cassazione Fissa i Limiti del Ricorso
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale, incidendo direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini entro cui è possibile contestare la decisione di un giudice su questo punto. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, chiarendo che non si può mettere in discussione la valutazione del giudice di merito se questa è sorretta da una motivazione logica e sufficiente.
I Fatti del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato dalla Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione possibile. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato gli elementi a suo favore che avrebbero potuto giustificare una pena più mite. La difesa sosteneva, in sostanza, che il trattamento sanzionatorio inflitto fosse eccessivamente severo e non congruo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici supremi hanno stabilito che il motivo presentato non era consentito, in quanto mirava a una nuova valutazione del trattamento punitivo, un’attività che rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito (in questo caso, la Corte d’Appello). La Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione adeguata, sufficiente e non illogica per giustificare la pena inflitta.
Le Motivazioni: la discrezionalità del giudice sulle attenuanti generiche
Il cuore della decisione risiede nel principio consolidato della discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena. La Cassazione ha richiamato gli articoli 132 e 133 del codice penale, che elencano i criteri che il giudice deve seguire per determinare la sanzione (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, ecc.).
La Suprema Corte ha chiarito un punto fondamentale: per adempiere all’obbligo di motivazione, non è necessario che il giudice analizzi singolarmente e in dettaglio ogni singolo elemento previsto dall’articolo 133. È invece sufficiente che indichi gli elementi che ha ritenuto di maggior rilievo nel suo giudizio complessivo. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva argomentato in modo congruo sulla scelta del trattamento sanzionatorio, rendendo la sua decisione incensurabile in sede di legittimità.
Il ricorso è stato quindi considerato un tentativo di rimettere in discussione il merito della decisione, un’operazione preclusa in Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche
L’ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale molto fermo: contestare la misura della pena o la gestione delle attenuanti generiche in Cassazione è un’impresa ardua. Per avere successo, non basta sostenere che la pena sia ‘troppo alta’ o che le attenuanti andassero concesse in misura maggiore. È indispensabile dimostrare un vizio specifico nella motivazione della sentenza impugnata, come una manifesta illogicità, una contraddizione palese o un’omissione di valutazione su un punto decisivo sollevato dalla difesa. In assenza di tali vizi, la valutazione discrezionale del giudice di merito rimane sovrana. La decisione si conclude, come di prassi in caso di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
È possibile ricorrere in Cassazione solo perché non sono state concesse le attenuanti generiche nella massima estensione?
No, non è possibile se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione sufficiente e non illogica. La valutazione sulla concessione e sulla misura delle attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice che ha esaminato i fatti.
Come deve motivare il giudice la decisione sulla pena e sulle attenuanti?
Il giudice deve motivare la sua decisione in modo conforme alla legge e alla logica, facendo riferimento ai principi degli articoli 132 e 133 del codice penale. Non è necessario che esamini ogni singolo elemento, ma è sufficiente che indichi gli elementi che ha ritenuto più importanti per la sua valutazione complessiva.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6419 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6419 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LATINA il 01/04/1997
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, non è consentito, poiché inerente al trattamento punitivo, ancorché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto, peraltro pronunciandosi su motivo d’appello del tutto aspecifico);
che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato, in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo, come nel caso di specie;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il GLYPH Estensore
Così deciso in Roma, il 21/01/2025