Attenuanti generiche: la Cassazione ribadisce l’inammissibilità del ricorso generico
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per personalizzare la pena in base alle specificità del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico dell’imputato, ma l’esito di una valutazione discrezionale del magistrato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini entro cui tale discrezionalità può essere contestata, dichiarando inammissibile un ricorso ritenuto troppo generico e privo di specificità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per i reati di tentato furto aggravato e porto di oggetti atti a offendere. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, inclusa la decisione di non concedere le attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza. L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione della legge penale e un vizio di motivazione proprio in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle suddette attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non solo ha confermato la condanna, ma ha anche comportato per il ricorrente l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto l’impugnazione manifestamente infondata, sottolineando come la colpa del ricorrente nell’intentare un appello palesemente privo di fondamento giustifichi l’imposizione della sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: la discrezionalità del giudice sulle attenuanti generiche
Il fulcro della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha respinto le doglianze dell’imputato. La Corte ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello era congrua, logica e adeguatamente fondata sugli elementi previsti dall’articolo 133 del codice penale.
In particolare, i giudici di merito avevano correttamente valorizzato la “negativa biografia penale” dell’imputato, considerandola un elemento preponderante nell’esercizio del loro potere discrezionale. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso non può limitarsi a criticare genericamente questa valutazione, ma deve individuare vizi logici o giuridici specifici nella motivazione del giudice, cosa che nel caso di specie non era avvenuta.
Inoltre, la Corte ha precisato un punto importante: la scelta del rito abbreviato da parte dell’imputato è irrilevante ai fini della valutazione sull’incidenza delle attenuanti generiche. Questo perché la concessione delle attenuanti si basa su criteri sostanziali legati al reato e alla personalità del reo, non su scelte processuali.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, un ricorso avverso il diniego delle attenuanti generiche deve essere estremamente specifico. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico rispetto alla valutazione del giudice; è necessario dimostrare, con argomentazioni puntuali, perché quella valutazione sarebbe illogica o contraria alla legge. In secondo luogo, i precedenti penali di un imputato costituiscono un fattore legittimo e spesso decisivo che il giudice può utilizzare per negare le attenuanti. Infine, la decisione ribadisce che un’impugnazione manifestamente infondata non è priva di conseguenze: oltre al pagamento delle spese, si rischia una condanna a una sanzione pecuniaria per aver promosso un ricorso inammissibile per colpa evidente.
Per quale motivo un ricorso che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso di questo tipo è inammissibile se è generico e si limita a criticare la decisione discrezionale del giudice senza specificare in modo puntuale le ragioni di diritto o i vizi logici per cui la motivazione sarebbe errata. La Suprema Corte ha ribadito che un semplice dissenso non è sufficiente a fondare un’impugnazione legittima.
Il precedente penale di un imputato può giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Sì. Secondo l’ordinanza, la biografia penale negativa dell’imputato è un elemento che il giudice può legittimamente considerare come preponderante per negare la concessione delle attenuanti generiche, poiché rientra tra i parametri di valutazione indicati dall’art. 133 del codice penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per colpa del ricorrente?
Comporta la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione viene irrogata quando l’impugnazione è ritenuta palesemente infondata e presentata con colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6713 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6713 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il 01/10/1992
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per i reati di tentato furto aggravato e porto di oggetto atto a offendere;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e a mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza – è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto la Corte distrettuale ha dato conto i maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. p che ha considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), richiamando la negativa biografia penale dell’imputato, rendendo, dunque, un’adeguata motivazione rispetto alla genericità delle doglianze contenute nell’atto di appello (con cui si invocava pure la scelta del rito abbreviato che, invece, non rileva per determinazione dell’incidenza delle attenuanti generiche: Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277271 – 01), che non può essere ritualmente censurata per il tramite degli enunciati assertivi contenuti nel ricorso, volti pure a perorare un diverso apprezzamento in questa sede di legittimità;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025.