Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1782 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1782 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TRENTOLA DUCENTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TRENTOLA DUCENTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 10 dicembre 2021, confer condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, in data 9 febbraio 2021, nei con COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in relazione al reato di cui cod. pen.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, comune a tutti gli imputati, che censura riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta del tutto generico, i indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, p in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall’art. 581, co cod. proc. pen.;
Considerato, in ogni caso, che la censura difensiva è manifestamente infondata, in il richiamo alla gravità del fatto e all’intensità del dolo dimostrata, consegnano un esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il d concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME Alfonso, Rv, 279549 – 02);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la co ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascun della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
Il Consigli e estensore
Il Presidere