Attenuanti generiche e limiti del ricorso in Cassazione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento fondamentale nella determinazione della pena, ma la loro applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che il controllo sulla negazione di tali circostanze è limitato, in sede di legittimità, alla verifica della logicità della motivazione fornita dai giudici di merito.
Nel caso analizzato, i ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte d’Appello lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze previste dall’art. 62-bis del Codice Penale. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti già esaminati nei gradi precedenti.
Il confine tra merito e legittimità
Il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio. Quando la difesa contesta il trattamento punitivo, deve dimostrare un vizio logico o una violazione di legge nella sentenza impugnata. Se la motivazione del giudice di merito è coerente e basata su elementi oggettivi, come la gravità dei precedenti penali, la decisione diventa insindacabile.
L’importanza dei precedenti penali
I giudici hanno evidenziato come la presenza di gravi precedenti penali sia un ostacolo significativo al riconoscimento delle attenuanti generiche. La funzione di queste circostanze è premiare comportamenti o situazioni meritevoli, elementi che difficilmente possono coesistere con un profilo criminale consolidato. La Corte d’Appello aveva già esaminato correttamente le deduzioni difensive, rendendo il ricorso successivo privo di fondamento giuridico.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché basato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità. La sentenza impugnata risultava sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica. I giudici di merito avevano fondato il diniego delle attenuanti generiche sui gravi precedenti dei ricorrenti, fornendo un esame adeguato delle deduzioni difensive. La riproposizione pedissequa delle medesime tesi in Cassazione non permette di superare il vaglio di ammissibilità.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma che la determinazione della pena è una prerogativa del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione deve concentrarsi su errori di diritto o mancanze motivazionali macroscopiche. La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativa verso la Cassa delle ammende, sottolineando la necessità di una difesa tecnica mirata e consapevole dei limiti del giudizio di legittimità.
Si possono sempre richiedere le attenuanti generiche in Cassazione?
No, la Cassazione non può valutare il merito della concessione ma solo verificare se la motivazione del giudice precedente sia logica e completa.
Quali elementi impediscono la concessione delle attenuanti?
La presenza di gravi precedenti penali è spesso considerata una motivazione valida e sufficiente per negare le circostanze attenuanti generiche.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il soggetto viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1762 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1762 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse comune di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso epigrafe;
e3aminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legg sede di legittimità, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e segnatamente rconoscimento delle generiche benché la sentenza impugnata risulti sorretta da nte e non illogica motivazione ( esaustivamente fondata sul riferimento ai gravi precedent correnti) e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, pedissequamente -ibadite in questa sede
Hevato che all’inarrimissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua deP, somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
tiri deciso i 19 dicembre 2022.