Attenuanti generiche: i limiti del ricorso in Cassazione
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati nel processo penale, poiché attiene alla discrezionalità del giudice nel calibrare la pena. Tuttavia, la possibilità di contestare in Cassazione il diniego di tali benefici è strettamente limitata, come confermato dalla recente ordinanza n. 42533/2023.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano, lamentando principalmente la mancata concessione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62-bis del codice penale. La difesa sosteneva che i giudici di secondo grado non avessero valutato correttamente gli elementi a favore del reo, chiedendo dunque un intervento della Suprema Corte per riformare la decisione sulla pena.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione: esso non è un terzo grado di merito in cui si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Nel caso specifico, i motivi presentati erano una semplice riproduzione di quanto già dedotto in appello, senza apportare critiche specifiche alla struttura logica della sentenza impugnata.
Il divieto di riesame del merito
La Cassazione ha chiarito che, quando il giudice di merito fornisce una spiegazione congrua e non contraddittoria sul perché nega le attenuanti generiche, tale valutazione non è censurabile. Se la sentenza d’appello ha già risposto ai dubbi della difesa usando argomenti giuridici corretti e aderenti alle prove, il ricorso che si limita a ripetere le stesse lamentele è destinato al rigetto.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto si fondano sul rilievo che i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. La Corte ha osservato che la decisione della Corte d’Appello sulla negata concessione delle attenuanti generiche era giustificata con considerazioni non eccentriche rispetto al dato probatorio e prive di incongruenze logiche. In particolare, la sentenza impugnata conteneva un’analisi dettagliata che rendeva la valutazione di merito insindacabile in Cassazione. La mera riproduzione di censure già vagliate e disattese rende il ricorso privo della specificità necessaria per essere ammesso.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano a una ferma dichiarazione di inammissibilità. Oltre al rigetto del ricorso, l’ordinanza dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in linea con l’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di formulare ricorsi basati su reali vizi di legge, evitando di utilizzare la Cassazione come strumento per tentare una rivalutazione dei fatti già cristallizzati nei gradi precedenti.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripropone le stesse difese dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Cassazione non può riesaminare il merito dei fatti già valutati correttamente dai giudici precedenti.
Quando vengono negate le attenuanti generiche?
Il giudice può negarle se ritiene che non vi siano elementi meritevoli di una riduzione di pena, fornendo una motivazione logica e coerente con le prove raccolte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è obbligato a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, solitamente quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42533 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42533 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva allegata agli atti;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito confermare la decisione appellata in punto di negata concessione delle attenuanti generiche, soluzione giustificata con considerazioni (si veda dal IV capoverso di pagina 11) che non son eccentriche al dato probatorio acquisito né risultano manifestamente incongrue sul piano logico così da rendere la relativa valutazione di merito non censurabile in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.