Attenuanti generiche e ricorso in Cassazione: i limiti della difesa
Le attenuanti generiche rappresentano uno degli strumenti più rilevanti per la personalizzazione della pena nel sistema penale italiano. Tuttavia, la loro applicazione non è un automatismo, ma il frutto di una valutazione discrezionale del giudice di merito che deve essere contestata con estrema precisione tecnica in sede di legittimità.
Il caso in esame
Un imputato è stato condannato in secondo grado per reati inerenti agli stupefacenti. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l’omessa applicazione delle attenuanti generiche e l’incongruità della pena inflitta. Secondo la tesi difensiva, il giudice non avrebbe valorizzato adeguatamente alcuni elementi favorevoli, limitandosi a una valutazione punitiva.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato come le doglianze fossero formulate in modo generico, limitandosi a una critica di fatto senza evidenziare vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata. Il giudice di merito aveva infatti già preso in considerazione la gravità del reato, basandosi sulla qualità e quantità della sostanza, oltre che sulla personalità dell’imputato e sui suoi precedenti penali.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito. La Cassazione chiarisce che il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la decisione è supportata da un’analisi complessiva degli elementi indicati dall’articolo 133 del Codice Penale. Nel caso specifico, la presenza di precedenti penali e la natura del reato sono stati ritenuti ostativi a una riduzione della pena. Inoltre, il fatto che l’imputato fosse già sottoposto a misure restrittive (detenzione domiciliare) ha pesato negativamente sulla valutazione della sua personalità, rendendo la motivazione della sentenza d’appello solida e non censurabile.
Le conclusioni
Le conclusioni di questo provvedimento evidenziano che un ricorso basato su motivi generici non ha possibilità di successo davanti alla Suprema Corte. Quando si discute di attenuanti generiche, è necessario che la difesa individui specifici errori di diritto o mancanze motivazionali macroscopiche. La conferma della condanna comporta non solo l’irrevocabilità della pena, ma anche l’obbligo di rifondere le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, sanzionando così l’esperimento di un’azione giudiziaria priva di fondamento tecnico.
Perché il ricorso sulle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano formulati in modo generico e non contestavano validamente l’uso del potere discrezionale del giudice di merito.
Quali elementi influenzano il diniego delle attenuanti?
Il giudice valuta la gravità del reato, la quantità e qualità della sostanza stupefacente, i precedenti penali e la personalità complessiva dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità in Cassazione?
Comporta la definitività della condanna, il pagamento delle spese del procedimento e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44118 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44118 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso sulla omessa applicazione delle at generiche e sulla congruità della pena è genericamente formulato in fatto rispetto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato quantità dello stupefacente e la personalità dell’imputato, da un mese astretto in domicilia, oltrechè i suoi precedenti penali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023