Attenuanti generiche e ricorso in Cassazione: i limiti della difesa
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento essenziale per la personalizzazione della pena nel sistema penale italiano. Tuttavia, la loro concessione e la misura della loro applicazione non possono essere oggetto di una contestazione generica in sede di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che il ricorso basato sulla semplice richiesta di una maggiore riduzione di pena è destinato all’inammissibilità se non supportato da vizi logici evidenti.
Il caso: condanna per stupefacenti e richiesta di sconti di pena
La vicenda trae origine dalla condanna di un’imputata per violazione dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, normativa che disciplina il contrasto agli stupefacenti. Dopo la conferma della sentenza in secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il fulcro della contestazione riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, con la conseguente richiesta di una riduzione della pena più incisiva.
La decisione della Corte di Appello
La Corte distrettuale aveva già vagliato le richieste della difesa, fornendo una motivazione ritenuta congrua e corretta. In quella sede, i giudici di merito avevano analizzato gli elementi di fatto e la gravità della condotta, stabilendo una misura della pena proporzionata al reato commesso. La difesa, nel ricorso successivo, non ha introdotto nuovi elementi giuridici, limitandosi a riproporre le medesime lamentele già disattese.
Perché le attenuanti generiche non sono state estese
La Suprema Corte ha rilevato che le doglianze presentate erano meramente reiterative. Quando un ricorrente si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti con motivazioni logiche dai giudici di merito, il ricorso viene considerato inammissibile. La funzione della Cassazione non è quella di offrire un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di vigilare sulla corretta applicazione delle norme.
Il limite del sindacato di legittimità
Il tentativo di rimettere in discussione la valutazione degli elementi di fatto è un errore comune nei ricorsi penali. La determinazione della pena e il bilanciamento delle circostanze attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Se tale potere è esercitato con una motivazione logica e priva di contraddizioni, la Cassazione non può intervenire per modificare la decisione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura del ricorso per cassazione, che deve essere specifico e rivolto a censurare errori di diritto o mancanze logiche della sentenza impugnata. Nel caso di specie, l’imputata ha cercato di ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto, operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte ha osservato come i giudici di appello avessero già fornito risposte adeguate e coerenti riguardo al trattamento sanzionatorio, rendendo le nuove lamentele prive di fondamento giuridico. La reiterazione di motivi già esposti, senza un confronto critico con le ragioni della sentenza d’appello, determina inevitabilmente l’irricevibilità dell’impugnazione.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte di Cassazione hanno portato alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della pena inflitta nei gradi precedenti, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, è stata disposta la sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto per i casi in cui il ricorso sia manifestamente infondato o proposto con colpa. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia distinguere tra il merito della vicenda e le questioni di puro diritto ammissibili davanti alla Suprema Corte.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripropone motivi già respinti in Appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Cassazione non può riesaminare questioni di fatto già correttamente risolte dai giudici di merito con motivazioni logiche.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche nella loro massima estensione?
No, il giudice dispone di un potere discrezionale nella valutazione delle attenuanti e può decidere la misura della riduzione della pena in base alla gravità del reato e alla personalità del reo.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43926 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43926 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stata condannata in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputata deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla riduzione della pena;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputata ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-4 provv. impugn.), che la ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/10/2023