Attenuanti generiche e ricorso in Cassazione: i limiti della revisione
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più dibattuti nei processi penali, specialmente quando si tratta di reati inerenti agli stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso per ottenere uno sconto di pena non può trasformarsi in una richiesta di riesame dei fatti già valutati nei gradi precedenti.
Il caso oggetto di giudizio
Due imputati erano stati condannati in primo grado per violazione della normativa sugli stupefacenti. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza, riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati e rideterminando la pena, ma confermando nel resto la decisione originaria. Gli imputati hanno quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando principalmente la mancata concessione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62-bis del codice penale.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici di legittimità hanno rilevato che le doglianze presentate dalla difesa non riguardavano violazioni di legge o vizi logici della motivazione, ma costituivano una mera sollecitazione a rivalutare elementi di fatto. In particolare, la Corte d’Appello aveva già illustrato in modo analitico e coerente le ragioni per cui non riteneva di concedere le attenuanti generiche, rendendo la decisione insindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del giudizio di Cassazione. I ricorrenti hanno reiterato questioni già vagliate nel merito, cercando di rimettere in discussione la valutazione degli elementi probatori. La Corte ha chiarito che, quando la sentenza impugnata fornisce una spiegazione logica e completa delle scelte sanzionatorie, il ricorrente non può limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti per ottenere un esito più favorevole. La ripetizione di argomenti già respinti senza l’indicazione di nuovi profili di illegittimità determina l’inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni
La sentenza si conclude con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia distinguere tra il merito della causa e i vizi di legittimità. Tentare di forzare il giudizio di Cassazione su temi puramente fattuali non solo è inefficace, ma comporta gravi oneri economici per l’imputato.
È possibile ottenere le attenuanti generiche direttamente in Cassazione?
No, la Cassazione non può concedere le attenuanti generiche poiché il suo compito è verificare la correttezza della motivazione del giudice di merito e non valutare nuovamente i fatti di causa.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripropone gli stessi motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile se si limita a reiterare questioni di fatto già risolte dai giudici di merito con una motivazione logica e completa.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che può ammontare a diverse migliaia di euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43920 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43920 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA CEESAY ]NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano riformava parzialmente, riconoscendo la continuazione con altro reato e rideterminando le pene, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale NOME e NOME erano stati condannati in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla omessa concessione delle attenuanti generiche e alla mancata riduzione della pena;
ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto i prevenuti hanno reiterato questioni già vagliate nella sentenza impugnata con la quale la Corte distrettuale t’ aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 5-6 provv. impugn.), che gli imputati hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2023