Attenuanti generiche e ricorso in Cassazione: i limiti della difesa
Le attenuanti generiche rappresentano uno degli aspetti più dibattuti nel diritto penale, poiché permettono di adeguare la pena alla reale gravità del fatto e alla personalità del reo. Tuttavia, la loro contestazione in sede di legittimità richiede un rigore tecnico che non ammette approssimazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso basato su doglianze vaghe sia destinato all’inammissibilità.
Il caso di specie: l’evasione e il diniego dei benefici
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Dopo la conferma della sentenza in secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando vizi di motivazione. Il punto centrale della difesa riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62-bis c.p., ritenendo che i giudici di merito non avessero valutato correttamente gli elementi a favore del condannato.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come l’atto di impugnazione mancasse del requisito della specificità. Invece di muovere critiche puntuali e logiche alla motivazione della sentenza d’appello, la difesa si è limitata a una generica sollecitazione verso una rivalutazione dei fatti. Tale operazione è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la tenuta logica della decisione e non sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva già illustrato in modo analitico e coerente le ragioni per cui non era possibile concedere le attenuanti generiche. Quando il giudice di merito fornisce una spiegazione logica e priva di contraddizioni, il ricorrente non può limitarsi a riproporre le stesse tesi difensive già respinte, ma deve dimostrare un preciso errore di diritto o una manifesta illogicità. La mancanza di una critica specifica rende il ricorso un mero tentativo di ottenere un terzo grado di merito, rendendolo giuridicamente nullo.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano a una condanna non solo procedurale ma anche economica. L’inammissibilità del ricorso comporta infatti l’obbligo per il ricorrente di rifondere le spese del procedimento e di versare una somma, in questo caso fissata in tremila euro, alla Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una strategia difensiva basata su elementi tecnici concreti, ricordando che la Cassazione non è una sede per ridiscutere i fatti, ma per garantire la corretta applicazione delle norme giuridiche.
Perché un ricorso sulle attenuanti generiche può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se si limita a chiedere una nuova valutazione dei fatti senza contestare specifici errori logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente è tenuto a versare una somma di denaro, solitamente tra i mille e i seimila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
La Cassazione può rivalutare le prove presentate nei gradi precedenti?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare il merito dei fatti o le prove, ma solo verificare la correttezza della legge e della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43894 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43894 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo vizi di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pag. 3 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/10/2023